News Pubblicata il 20/10/2016

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Convenzione Italia e Vaticano: i modelli per la regolarizzazione

La convenzione in materia fiscale tra Italia e Santa Sede è entrata in vigore il 15 ottobre, dopo che è avvenuto lo scambio delle ratifiche, ecco i modelli per la regolarizzazione



L’Agenzia delle Entrate ha emanato i provvedimenti di attuazione della Convenzione Italia-Vaticano, firmata il 1° aprile 2015 ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016. L'accordo ha lo scopo di promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra la Santa Sede e l’Italia e agevola l’adempimento degli obblighi fiscali dei soggetti fiscalmente residenti in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato i modelli, approvati con provvedimento 18 ottobre 2016, con cui persone fisiche (gli stessi religiosi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi) e i soggetti diversi dalle persone fisiche (indicati nella convenzione diversi ordini ecclesiastici) possono avvalersi di una procedura di regolarizzazione, avente gli stessi effetti della voluntary disclosure disciplinata dalla legge 186/2014, per le annualità d’imposta fino al 2015.

Così come specificato nel comunicato dell'Agenzia, oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della voluntary disclosure (in particolare, l’articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute entro il 31 dicembre 2013 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 2014 e 2015 (periodo transitorio).

I soggetti interessati
I soggetti che possono accedere al sistema semplificato di tassazione e beneficiare della regolarizzazione per le annualità d’imposta dal 2010 al 2015 sono:

Entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione i soggetti sopra elencati potranno presentare l’istanza debitamente compilata e sottoscritta all’Autorità competente della Santa Sede, che provvederà alla trasmissione telematica della stessa, tramite canale FTP, all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
L’istanza dovrà essere corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione:

- il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura;
- l’ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività;
- l’ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione.

Nell’allegato n. 4 al presente provvedimento è fornito uno schema per la redazione della documentazione di accompagnamento, distinto in ragione della tipologia di attività finanziaria detenuta (conti correnti; depositi vincolati; custodia titoli; gestioni patrimoniali; altro) e con evidenziazione degli importi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie.

Scarica i testi dei Provvedimenti del 18 ottobre 2016.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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