News Pubblicata il 14/10/2016

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Pensione, istruzioni INPS sulla fidejussione per l'incentivo all'esodo

Nel messaggio INPS 4095 le istruzioni sulla fidejussione bancaria per l'incentivo all'esodo dei lavoratori prossimi alla pensione (legge Fornero)



L’INPS, con mess. 12-10-2016 n.4095 fornisce chiarimenti in merito alla fidejussione bancaria necessaria per  accedere alla prestazione di esodo incentivato , previsto dall’articolo 4,commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Per accedere all'agevolazione, come è noto, è necessario che il datore di lavoro presenti all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. Come esplicitato nella circolare n. 119/2013, sia la prestazione di esodo che la relativa contribuzione correlata, devono essere maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15 % della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.
Il documento di prassi  precisa che : sul piano operativo nel corpo della fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile" e che " la “parte fissa” e la “parte variabile” costituiscono l’Importo Massimo Garantito, ovvero la misura massima dell’esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata."

L'INPS ricorda inoltre che : "come riportato nell’articolo 3 dello schema di fideiussione, il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto"  . In questo caso quindi, cosi come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all’esodo per tutti i lavoratori in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, le sedi non dovranno procedere alla restituzione della fideiussione.
La sede territoriale  INPS può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell’Inps.
Precedenti istruzioni amministrative  sull'esodo incentivato erano state fornite nelle circolari INPS  n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014

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Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Messaggio INPS n. 4095-2016

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