News Pubblicata il 26/09/2016

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Spese mediche e di assistenza per disabili: l'Agenzia chiarisce

Con la Risoluzione di venerdì scorso, l'Agenzia ha chiarito che per la deducibilità delle spese mediche è sufficiente la certificazione della Legge 104/92; ma non per gli invalidi civili



Con la Risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle spese mediche per i soggetti con grave invalidità o menomazioni (art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR (DPR 917/86) sostenute da parte dei familiari. In particolare, è stato chiesto all'Agenzia se ai fini della deducibilità:

In generale,ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerati “disabili":

Come chiarito nella Risoluzione, nei casi di grave invalidità, la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione, ma tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Infatti, ai fini della deducilità delle spese per soggetti con disabilità sostenute dai familiari, per il diritto alla deduzione non è sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che:

Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione ai fini della deducibilità delle spese mediche sostenute dai familiari.

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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