News Pubblicata il 23/08/2016

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Lavoro agile: le previsioni nel nuovo CCNL metalmeccanici

Rinnovato lo scorso luglio 2016 il CCNL dei Metalmeccanici Piccola Industria, aderenti a Confimi. l'Accordo ha previsto in particolare le basi per l’introduzione del lavoro agile, o smart working.



Il 22 luglio 2016 è stato rinnovato il CCNL dei Metalmeccanici Piccola Industria, aderenti a Confimi. l'Accordo  ha previsto  in particolare l’introduzione del lavoro agile, o smart working, istituto sul quale il Governo sta predisponendo nuovi strumenti legislativi di promozione e supporto.

L’accordo Confimi   afferma  innanzitutto che le parti, in considerazione delle esigenze legate all'incremento della produttività, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e consapevoli della necessità di accompagnare il cambiamento già in atto dovuto all'impiego delle nuove tecnologie, intendono promuovere lo strumento del lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro allo scopo di consentire una maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende.

A livello aziendale, vanno definite le condizioni e le modalità del lavoro agile, con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza, alla messa a disposizione degli strumenti tecnici e della connessione, e quelli riguardanti i trattamenti aziendali previsti per i lavoratori , sulla base di specifico accordo tra Azienda e Rsu

In sede di contrattazione aziendale, le condizioni e le modalità del lavoro agile saranno stabilite anche con riferimento al raggiungimento di un determinato obiettivo o al conseguimento di un risultato, laddove l'articolazione temporale della prestazione di lavoro lo consenta.

Nell'accordo individuale, in coerenza con l'eventuale accordo aziendale stipulato, si definiranno le specifiche modalità che qualificano il rapporto di lavoro del singolo lavoratore, inclusa la previsione di fasce di reperibilità e delle modalità tecniche che permettano al lavoratore di essere raggiungibile dall'azienda, convenendo sin d'ora che la singola giornata in lavoro agile è convenzionalmente quantificata in 8 ore o nel diverso orario giornaliero praticato in azienda.

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che eseguono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda e senza pregiudizio per lo sviluppo dei percorsi professionali e i processi di informazione e partecipazione in atto in azienda.

Le parti, successivamente all'approvazione definitiva della normativa in materia, valuteranno l'opportunità di integrare o modificare le attuali  previsioni.

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Fonte: Fisco e Tasse



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