News Pubblicata il 05/08/2016

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La detraibilità dei servizi scolastici integrativi: l'Agenzia chiarisce

Detraibilità ammessa per le spese di pre-post scuola e di assistenza al pasto, esclusa per il trasporto scolastico: i chiarimenti dell'Agenzia sulla detraibilità dei servizi scolastici integrativi.



La Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione , legge 13 luglio 2015, n. 107 ha modificato la detraibilità delle spese scolastiche. In particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR (DPR 917/86)  prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Con l'interpello n. 68/E di ieri, l'Agenzia ha risposta sulla detraibilità delle:

Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, è stato precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Per quanto riguarda i servizi scolastici integrativi:

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In particolare leggi l'approfondimento: La detraibilità delle spese scolastiche nel 2016

Fonte: Fisco e Tasse



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