News Pubblicata il 20/06/2016

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Trattamenti fiscali diversi per le polizze vita "Pure" o "Miste"

Esenzione totale da IRPEF solo per le polizze “pure”, mentre per le “miste” è esente solo il capitale erogato a copertura del rischio.



L’art. 1 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) ai commi 658 e 659 ha modificato il comma 5, dell’art. 34 DPR 601/73 in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. La modifica ha previsto una diversificazione del regime fiscale per i capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita. Infatti se contrattualmente la polizza prevede:

In particolare il reddito imponibile nel caso di polizza mista:

Questa limitazione si applica ai proventi percepiti dal 1° gennaio 2015, anche se la  morte dell'assicurato sia avvenuta prima di tale data.

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Fonte: Fisco e Tasse



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