News Pubblicata il 23/05/2016

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Incentivi al part time e pensione:decreto in Gazzetta

Pubblicato il decreto sugli incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimita' del pensionamento di vecchiaia



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto 7 aprile 2016, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 115 del 18 maggio 2016, prevede incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimita' del pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilita' 2016). In particolare, stabilisce che i  lavoratori   dipendenti   del   settore   privato   iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che hanno in corso un rapporto di  lavoro  a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31  dicembre  2018 il  requisito  anagrafico  per  il  conseguimento  del   diritto   al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24,  comma  6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201  e  che  hanno  maturato  i requisiti  minimi  di  contribuzione  per  il  diritto  al   predetto trattamento pensionistico di  vecchiaia  possono,  d'accordo  con  il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno  a  tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di  una  somma  pari  alla  contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico  del  datore  di  lavoro relativa  alla  prestazione   lavorativa   non   effettuata   e   con riconoscimento  della  contribuzione  figurativa   commisurata   alla retribuzione   corrispondente   alla   prestazione   lavorativa   non effettuata in ragione  del  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale agevolato.

 Ai fini  dell'accesso  al  beneficio,  il lavoratore  e  il  datore  stipulano  un   contratto   di   riduzione dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di  lavoro  a tempo parziale agevolato", di durata pari  al  periodo  intercorrente tra la data di accesso al beneficio e  la  data  di  maturazione,  da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per  il  diritto  alla pensione  di  vecchiaia,  nel  quale  e'  indicata  la  misura  della riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa,  in  ogni  caso,  al momento della maturazione, da parte  del  lavoratore,  del  requisito anagrafico  per  il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione   di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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