News Pubblicata il 31/08/2015

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Collaborazioni: dubbi sulle conversioni a termine

La stretta sui contratti di collaborazione realizzata con il DLGS 81/2015 prevede un regime transitorio fino a gennaio 2016. Dubbi sulle conversioni dei co.co co a tempo determinato



Dal 25 giugno scorso (giorno di entrata in vigore del Dlgs 81/2015) non sono più permesse le collaborazioni a progetto, mentre le collaborazioni coordinate e continuative prive di uno specifico progetto ,sono ammesse solo se realmente realizzate in autonomia sia in riferimento ai tempi che al luogo di lavoro. Eè previsto inoltre un periodo transitorio , tra il 25 giugno 2015 e il 1° gennaio 2016, in cui i co.co. co anche a progetto continueranno a essere disciplinati dalla legge Biagi fino alla loro scadenza. La nuova normativa non contempla più tra le deroghe le cosiddette mini co.co.co e le collaborazioni prestate da percettori di pensione di vecchiaia.
Al fine di evitare le sanzioni e la conversione del contratto in rapporto subordinato è possibile far certificare l'assenza dei requisiti dell’esclusività personale, della continuità e dell’etero-organizzazione da parte del committente.
Le collaborazioni coordinate e continuative restano possibili però nei seguenti casi:
 Dal 2016 dunque se il contratto di collaborazione si svolge in via continuativa, in forma personale e soprattutto se la prestazione di lavoro è regolata dal committente,  il Dlgs 81/2015 ordina l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato . La norma tuttavia, lascia qualche dubbio operativo per i casi in cui il contratto di collaborazione avesse già un termine temporale : non è chiaro se la conversione avverrà comunque a tempo intedeterminato o se possa convertirsi in un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
Inoltre il nuovo contratto a tempo indeterminato " a tutele crescenti" prevede speciali  benefici per i i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato soggetti già parti di Co.co.co o lavoro autonomo purché seguano  specifica procedura di conciliazione ex articolo 2113 del Codice civile) e per 12 mesi non licenzino i lavoratori così assunti se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
 Si attendono ancora  su questi punti  chiarimenti sia amministrativi che dalla giurisprudenza.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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