News Pubblicata il 29/07/2015

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Offerta di conciliazione telematica: nuovi chiarimenti

Il Ministero del lavoro ribadisce in una nota i casi in cui è dovuta l'offerta di conciliazione in modalità telematica e gli operatori abilitati



Il Ministero Lavoro e Politiche Sociali, è intervenuto con la nota prot. N. 3845 del 22 luglio 2015 ad integrare la nota prot. N. 2788 del 27 maggio 2015 al fine di rendere pienamente operativa la comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione, prevista dall’articolo 6 del d.lgs. 23/2015 in caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.
La comunicazione  dell'offerta di conciliazione è dovuta:
Inoltre, si precisa che – in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:
  1.  i consulenti del lavoro, abilitati,
  2.  gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali,
  3.  i servizi istituiti dalle associazioni di categoria ,
  4.  le agenzie per il lavoro,
  5.  i consorzi e gruppi di imprese.

Fonte: Fisco e Tasse



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