L’articolo 2 del decreto attuativo del redditometro (Dm 24 dicembre 2012) stabilisce che «non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione». Da tale disposizione emerge che, con riguardo all’attività d’impresa o alle professioni, solamente le spese per i beni utilizzati esclusivamente nell'attività sfuggono al redditometro. Per quelle "promiscue" occorrerà, invece, procedere ad un necessario adeguamento. Inoltre, il redditometro effettuato nei confronti di imprenditori e autonomi blocca successivi accertamenti presuntivi, come ad esempio, gli studi di settore.
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