News Pubblicata il 20/07/2011

Irap: escluso il professionista collaboratore esterno dello studio associato

Secondo la Cassazione se il professionista utilizza saltuariamente uno studio associato, con il quale intrattiene soltanto un rapporto di collaborazione esterna, l’Irap non è dovuta



Con la Sentenza n. 15805 del 19 luglio 2011, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell’assoggettamento o meno ad IRAP degli esercenti arti e professioni. In particolare, la pronuncia affronta il caso di un contribuente che ha svolto attività professionale utilizzando saltuariamente uno studio associato, con il quale intratteneva soltanto un rapporto di collaborazione esterna. Secondo i giudici di legittimità, l’Irap versata deve considerarsi non dovuta e, come tale, va rimborsata al professionista. Infatti, nel caso di specie, si è trattato di una mera collaborazione e, quindi, di attività organizzata con l’uso di mezzi altrui, al limitato fine di attuare il rapporto collaborativo.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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