Normativa Pubblicata il 23/10/2018

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Detassazione premi: va definito l'incremento

Necessario definire il livello iniziale di produttivita in un periodo congruo per godere dell'agevolazione sui premi - Risoluzione Agenzia n. 78/E del 19 ottobre 2018



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 78 del 19/10/2018
Fonte: Agenzia delle Entrate

Per godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile  in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualita o innovazione , come definito  dalle norme . Questa in sintesi la risposta dell'Agenzia  nella risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018.

Il quesito  era stato posto da una società   che chiedeva se era fruibile la detassazione istituita dalla legge di stabilità 2016 L. 208-2015  (imposta sostitutiva del 10%)  per un miglioramento di reddditività misurato  dal valore Ebit e  un incremento di efficienza dato migliori tempi di consegna , misurati nel 2017 come previsto  in un  accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello .
La risposta dell'Agenzia è negativa in quanto non considera realizzate tutte  le condizioni previste dalla norma . Nell'interpello in esame non sono infatti forniti gli elementi di contronto  tra il periodo di maturazione del premio e il periodo precedente  e il contratto definisce semplicemente un dato stabile da raggiungere senza chiarire se si tratta di un dato incrementale rispetto al passato. Rispetto alle precedenti versioni dello sconto fiscale sui premi di produttività in vigore fino al 2014 , invece  quella normata dalla l 208 2015 richiede appunto l'incremento di produttività , qualità, redditività, efficienza  o innovazione con "criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo" definito dall'accordo.  Aspetto quest'ultimo mancante nella situzione prospettata nell'Interpello.

La risoluzione precisa  comunque che se  l’Ebit 2017  risultasse incrementale rispetto a quello del 2016, l'agevolazione potra essere applicata sia  per questo obiettivo che per quello del miglioramento dei tempi di consegna, “nel presupposto che, come  da quanto formalizzato e asserito dalla società istante sembra sussistere, i due obiettivi siano alternativi” e conclude che  "se al termine del periodo congruo non si registri l'incremento nei termini appena illustrati, e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate". 

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Agenzia - Risoluzione 78/E 2018
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