La tassazione sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili se le stesse, ai sensi del citato art. 67, comma 1, costituiscono redditi di capitale ovvero se sono conseguite:
- nell'esercizio di arti o professioni;
- nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.