Domanda e Risposta Pubblicata il 24/02/2010

Tempo di lettura: 3 minuti

Cosa devo fare per fruire della detrazione del 36%?



Per fruire della detrazione occorre osservare i seguenti adempimenti:

1) (Adempimento non più richiesto a partire dal 14/05/2011) Comunicazione prima di iniziare i lavori
al "Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara" con raccomandata. La comunicazione va redatta su apposito modello. Alla comunicazione devono essere allegate:

Attenzione: in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.

La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

ATTENZIONE

L’
obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Il decreto è entrato in vigore il 14 maggio 2011, per cui, per i lavori agevolabili che a quella data non erano ancora iniziati, la comunicazione non serve più.


2) Comunicazione alla ASL
Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell'impresa che esegue i lavori deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL. I contribuenti devono prestare particolare cura nel conservare la documentazione dei costi (fatture, ricevute fiscali, bonifici dei pagamenti) intestate al soggetto che intende fruire della detrazione, per esibirla, se richiesta, agli Uffici finanziari.

3) Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).

Devono essere conservate le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

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