Speciale Pubblicato il 22/06/2023

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Intelligenza artificiale e le verifiche fiscali dell'Agenzia delle Entrate

di Avv. Matteo Rizzardi

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la valutazione dei soggetti a piu' alto rischio fiscale approda nel disegno di legge delega sulla Riforma fiscale



Lotta all'evasione con l'impiego dell'intelligenza artificiale per migliorare e velocizzare l'accertamento fiscale.  Il disegno di legge delega sulla Riforma fiscale prevede l'utilizzo di tecnologie digitali, anche supportate dall'intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e garantirne il tempestivo utilizzo al fine di individuare l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale.

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Intelligenza artificiale e la carta dei diritti

“La vera domanda è, quando redigeremo una carta dei diritti di intelligenza artificiale? In cosa consisterà? E chi lo deciderà”

Questa celebre frase, tratta da un intervista rilasciata al Washington Post da James Barrat  , autore del Best Seller “Our Final Invention: Artificial Intelligence  and The End of the Human Era”, getta nubi nefaste su quella che pare sarà a breve una rivoluzione che approderà anche in campo fiscale .

La riforma fiscale in gestazione, infatti,  anche per dichiarazione dello stesso Presidente del Consiglio in carica, sembra essere orientata, in tema di lotta all’evasione,  alla implementazione di tecnologie informatiche avanzate per migliorare l'accertamento fiscale.

La stessa riforma mira anche a snellire e semplificare il processo di riscossione privilegiando l'efficacia e l'economicità dell’azione amministrativa e l'imparzialità (principi già noti da tempo ma spesso dimenticati dalla macchina amministrativa ).

Parliamo , quindi , senza troppi giri di parole, di introdurre la c.d. “IA” (intelligenza artificiale) all’interno dei complessi sistemi di selezione e valutazione dei soggetti da sottoporre a verifiche fiscali.

Ad onor di cronaca, tale possibilità, o meglio le basi che ne consentiranno la funzionalità, sono in fase di sviluppo da tempo.

Sono ben conosciuti , in questo senso, i passi in avanti messi in atto dall’amministrazione finanziaria (e sostenuti ed appoggiati senza mezzi termini anche  a livello europeo) al fine di creare un “grande fratello” fiscale che permetta di avere , con pochissimi click, una sorta di radiografia fiscale del contribuente (basti pensare ad alcune innovazioni introdotte negli ultimi 10 anni tra fatturazione elettronica, catasto digitalizzato, transazioni con mezzi tracciabili e , non da ultimo per importanza, l'istituzione nel 2014 dell’anagrafe dei conti correnti e dei registri dei rapporti finanziari , in attuazione del D.L. 6.12.2011, n. 201)

Tutto ciò non solo per una migliore efficienza nella selezione dei soggetti da attenzionare da parte del Fisco ma anche per spingere a livelli ancora maggiori rispetto agli attuali, la c.d. “compliance” con i contribuenti.

Le risorse da reperire per finanziarie questo “sistema fisco 4.0”,   sarebbero già disponibili, grazie agli obiettivi di riforma dell'amministrazione finanziaria contenuti nel PNRR.

Secondo quanto indicato nella Direttiva 2023/74424 dell’Agenzia Entrate, e sulla base delle indiscrezioni contenute in una recente intervista rilasciata dal Direttore dell’Agenzia dott. Ernesto Maria Ruffini, l’IA affiancherà al momento i funzionari in particolare nella fase di selezione e “scrematura” dei soggetti da sottoporre a controlli, incrociando tutti i dati disponibili.

Intelligenza artificiale e garanzia dei diritti dei contribuenti

Tuttavia, l'uso di algoritmi e intelligenza artificiale in questo settore richiede anche la messa sul campo di tutta una serie di pesi e contrappesi per garantire la tutela dei diritti insindacabili dei contribuenti .

Lato privacy, in merito alla analisi dei processi automatizzati di valutazione, il Garante sarà chiamato ad esprimersi su alcuni nodi di non poco conto (modalità di acquisizione dei dati, sensibilità degli stessi, possibili discriminazioni circa le modalità di selezione tra le varie macrocategorie economiche, accesso a dati “social” ecc) . Vi sono infatti criticità che richiedono ulteriore attenzione nel complesso processo di selezione e analisi dei rischi (ad oggi tuttavia il parere, con le dovute aggiustature, è stato favorevole)

Lato fiscale, invece, molti dubbi sorgono circa la tutela del diritto di difesa del contribuente anche alla luce di quanto indicato nel tanto (spesso) vituperato Statuto del Contribuente (L.212/2000)

Ad oggi, chi è sottoposto a verifica “tradizionale”, è garantito da tutta una serie di norme (Art. 52 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, Art. 12 della legge n. 212 del 27/07/2000 giusto per citarne alcune)  che riconoscono e tutelano il diritto del soggetto attenzionato dal Fisco a ricevere tutte le informative preliminari circa le varie fasi dell’accertamento, le anomalie che hanno dato origine alla sua “selezione”,  il processo valutativo e interpretativo seguito dagli accertatori, gli elementi a disposizione del Fisco e sui quali lo stesso verrà giudicato.

Tali aspetti verranno garantiti?

Al momento si ritiene che, proprio per la stessa natura dell’Intelligenza artificiale, difficilmente i meccanismi ad essa ricollegati potranno essere “svelati” ai contribuenti atteso che, per come risulta essere concepito tale sistema operativo, quest’ultimo presumibilmente si muoverà, nella sua massima evoluzione, con processi anche “autonomi” di apprendimento.

Un pericolo sul quale la stessa giurisprudenza pare essere notevolmente preoccupata

La giurisprudenza sul giusto procedimento

Ad oggi l’unica pronuncia rilevante in tal senso è quella licenziata dal Consiglio di Stato nella Sentenza 2270/2019 : “il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato

Come si concilieranno quindi i principi di “giusto procedimento”, di parità delle parti processuali, il diritto a replicare alle deduzioni indicate nell’avviso di accertamento laddove non sia possibile nemmeno conoscere i processi valutativi di controparte?

Una sfida che sicuramente non si risolverà in pochi mesi e che dovrà obbligatoriamente richiedere la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (amministrazione finanziaria, ordini professionali, tecnici del Governo) , al fine di evitare che, più che una rivoluzione copernicana , non si assista all’ennesima macchinazione, spacciata per semplificazione ed efficientamento, inutile quanto dispendiosa con conseguenze sciagurate che rischieranno di ricadere sui soliti noti (contribuenti e operatori del settore).



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