Speciale Pubblicato il 10/11/2021

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Il compromesso: breve guida alla stipula del contratto preliminare

Ecco un riepilogo degli adempimenti relativi alla stipula del contratto preliminare e delle relative imposte per gli acquisti immobiliari



Il contratto preliminare o “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. 

Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo atto.

Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa. 

Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta:

  1. scrittura privata, 
  2. scrittura privata autenticata 
  3. o atto pubblico

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La registrazione del compromesso e le imposte dovute

Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione. 

Se stipulato con atto notarile, sarà il notaio che ha stipulato a provvedere alla registrazione entro 30 giorni. 

Per la registrazione sono dovute: 

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:

In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.

Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare.

Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo

La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione. 

Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita. 

Attenzione va prestata al fatto che i mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.

In generale, per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per: 

Non sono, invece, soggetti a registrazione:

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La registrazione del compromesso nei contratti soggetti a IVA

Quando il trasferimento dell’immobile è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria: 

La trascrizione del compromesso

Potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio, un usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca. 

In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca. 

Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.

In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore. 

Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio. 

In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.



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