Speciale Pubblicato il 30/04/2021

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Superbonus 110% e Fondazioni Onlus. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Gabbanelli Avv. Lara , Moroni Avv. Francesca

Le fondazioni ex-Ipab non accedono al Superbonus 110%: le Entrate lo ribadiscono negli interpelli



In risposta alle numerose istanze di interpello (nn. 249-253 del 14.04.2021) l’Agenzia delle entrate conferma che determinate tipologie giuridiche enti di terzo settore (nel dettaglio, fondazioni/onlus) rientrano tra i soggetti beneficiari del Superbonus 110%. Tuttavia, tale agevolazione non trova applicazione nei casi specifici in cui il soggetto giuridico abbia la qualifica di Fondazione ex-Ipab.

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Applicazione del Superbonus alle Fondazioni/Onlus. Casistica

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle citate istanze di interpello chiarisce come l’ente non commerciale in possesso della qualifica di Fondazione ed iscritta all’anagrafe delle Onlus possa essere destinataria delle agevolazioni previste dal cd. Superbonus 110%. 

Di seguito si riportano in sintesi i contenuti delle risposte alle Fondazioni istanti, così da mettere in rilievo i risvolti pratici.

Riposta a istanza di interpello n. 249 del 14 aprile 2021.

La Fondazione istante, iscritta all’anagrafe delle Onlus,  opera in ambito sanitario, ponendosi come riferimento per le malattie rare o genetiche. Risulta essere proprietaria di un complesso immobiliare composto da un centro diagnostico riabilitativo extra ospedaliero per la diagnosi, terapia e cura delle malattie rare e tali immobili sono classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5. 

L’ente intende effettuare su detti immobili dei lavori di efficientamento energetico, e, in particolare, di “isolamento termico a cappotto esterno della struttura, con installazione di un microgeneratore a fuell cell per la produzione di energia termica ed elettrica, oltre all'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Gli interventi prospettati comporteranno il miglioramento di almeno due classi energetiche degli immobili interessati”.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l'agevolazione si applica agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Al riguardo, vige dunque lo stesso principio analizzato in precedenza per cui “per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari”.

Relativamente alle caratteristiche tecniche che i predetti interventi devono avere ai fini del Superbonus, si rinvia al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020. Ne consegue che la Fondazione, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti, potrà accedere al Superbonus

Riposta a istanza di interpello n. 250 del 14 aprile 2021.

La Fondazione istante, iscritta all’ anagrafe delle Onlus è proprietaria di due edifici destinati a comunità residenziale e alloggio per persone con disabilità o con malattie mentali. Gli edifici hanno una superficie complessiva di 1300 mq e sono accatastati in categoria B/1, categoria che comprende strutture "senza fine di lucro", quali ad esempio ospizi, collegi, orfanotrofi. L'istante intende effettuare un "intervento di sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con l'installazione di una pompa di calore, con l'obiettivo di raggiungere il miglioramento di due classi energetiche (...). Il vecchio impianto era già in comune ad entrambe le unità. Gli edifici sono stati oggetto di alcuni lavori iniziati nel 2019, quali l'adeguamento antisismico e l'installazione di un impianto fotovoltaico". Inoltre, sono previsti gli interventi trainati di coibentazione della copertura e installazione colonnina di ricarica dei veicoli elettrici. Al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che per specifici enti di terzo settore, quali soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando l'esclusione di cui al citato comma 15-bis dell'articolo 119. Come chiarito dalla circolare 30/E del 2020, non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Per le ONLUS, le OdV e le APS il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti. A tal proposito, si precisa che l'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nell'articolo 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare (circolare n. 30 del 2020, par. 2.1.1). Nel caso di specie, la Fondazione intende effettuare la "sostituzione del vecchio impianto eliminando l'uso del gas metano sostituendolo con un impianto di climatizzazione a pompa di calore quale intervento trainante. Inoltre sono previsti gli interventi trainati (coibentazione copertura e installazione colonnina di ricarica dei veicoli elettrici)" e al "termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1". La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, che detiene due immobili di categoria B/1 sui quali ha in corso una ristrutturazione per l'accorpamento in un unico edificio e dichiara di volere beneficiare del Superbonus per taluni interventi di riqualificazione energica (sostituzione dell'impianto di riscaldamento, coibentazione delle copertura e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici). Ciò considerato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per fruire dell'agevolazione in esame, la ONLUS istante potrà accedere al Superbonus per i descritti interventi di riqualificazione energetica, sempreché realizzati a partire dal 1° luglio 2020, considerando il numero delle unità esistenti all'inizio dei lavori per l'individuazione del limite di spesa massima ammessa al beneficio in questione. In particolare, nel presupposto che l'intervento riguardi due edifici non funzionalmente indipendenti, appartenenti ad un unico proprietario sono applicabili i medesimi limiti di spesa previsti per gli interventi condominiali.

Riposta a istanza di interpello n. 251 del 14 aprile 2021.

La Fondazione istante, in qualità di ente non commerciale, precisa che è stata istituita con Regio decreto 31 marzo 1898 come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (ex IPAB) secondo la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e che, in data 10 ottobre 2003, ha deliberato la sua trasformazione in fondazione di diritto privato. 

La Fondazione è persona giuridica privata che non ha scopo di lucro, con autonomia statutaria e gestionale, e persegue scopi di utilità sociale. Lo scopo della Fondazione è quello di dare assistenza agli anziani e a coloro che per vecchiaia o per altra causa siano in tutto o in parte inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e bisognosi di un alloggio e di assistenza.  La stessa risulta proprietaria al 100 per cento di unità immobiliari singolarmente accatastate che compongono un unico edifico, in assenza di condominio.

L'istante ritiene che la Fondazione, essendo un ex-IPAB, per la tipologia dell'attività svolta e le modalità con cui tale attività è esercitata, potrà iscriversi nel Registro unico nazionale del terzo settore, potendo beneficiare del Superbonus

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la Fondazione non rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9, dell'articolo 119 del decreto Rilancio, la stessa non potrà accedere al Superbonus.

Pertanto, l'istante, non potrà avvalersi delle maggiori detrazioni previste dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, relativamente agli immobili posseduti. 

Per completezza si evidenzia che comunque agli enti non commerciali non è tuttavia precluso l'accesso alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e miglioramento antisismico (sismabonus), di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i cui chiarimenti sono stati forniti con la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E e la circolare n. 31 maggio 2007, n. 36/E.

Riposta a istanza di interpello n. 252 del 14 aprile 2021.

La Fondazione istante, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari e intende installare, su entrambi gli edifici dei “pannelli isolanti sulle facciate” e, pertanto, chiede se può fruire del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 nonostante "si tratta di lavori eseguiti su immobile con più unità abitative possedute da un unico proprietario (la Fondazione Onlus)".

Nel caso di specie, la Fondazione riferisce che intende effettuare dei lavori di efficientamento energetico e, in particolare, "ha in programma per entrambi gli immobili lavori di installazione di pannelli isolanti sulle facciate, lavori rientranti nelle previsioni dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34". 

Considerato che la Fondazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all'agevolazione, la stessa potrà accedere al Superbonus per i descritti interventi di risparmio energetico sugli immobili di cui è proprietaria. 

Infatti,  come chiarito dalla più volte richiamata circolare 30/E del 2020, per le Onlus, ODV e APS non opera la limitazione contenuta nel comma 10, art. articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. 

In altri termini, per le ONLUS, le OdV e le APS il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio. Pertanto, il Superbonus si applica anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di proprietà dei richiamati soggetti.

Applicazione dell’agevolazione alle fondazioni. Sintesi finale

In sintesi, con riguardo all’applicazione del Superbonus, dalle richiamate circolari si evince che:



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