Speciale Pubblicato il 01/01/2021

Tempo di lettura: 7 minuti

Superbonus 110: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui soggetti beneficiari

di Dott.ssa Fiammelli Matilde

Analisi dei soggetti beneficiari delle detrazioni del 110% dalle Onlus agli inquilini, ai soggetti agricoli, professionisti e imprese



La Circolare 30/E/2020, analizza i principali quesiti inerenti i soggetti beneficiari del superbonus: in questo approfondimento prendiamo in esame i chiarimenti forniti relativamente a  soggetti del Terzo Settore e  IACP, soggetti beneficiari persone fisiche,  soggetti “agricoli”,  immobili posseduti da professionisti e società,  possesso del solo reddito immobiliare dell’abitazione principale

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Quesiti relativi ai soggetti del Terzo Settore e IACP

Quesiti sulle persone fisiche beneficiarie del 110%

Grande spazio è dedicato ai soggetti, persone fisiche, che possono accedere al 110% solo al di fuori dell’esercizio di un’impresa, arte o professione. Escludere l’accesso al 110% da parte di soggetti che agiscono in qualità di titolari di P. IVA ha destato molti dubbi, parte dei quali sono chiariti di seguito grazie alla circ. 30/E/2020. 

Superbonus e soggetti “agricoli”

Spesso le attività agricole, oltre a possedere o gestire il fondo agricolo, possiedono, gestiscono e mantengono anche il patrimonio immobiliare che insorge sul fondo medesimo. In uno dei quesiti posti al fisco, ci si è chiesti se i soci o gli amministratori di società semplici agricole possono accedere al superbonus per interventi effettuati su immobili rurali ad uso abitativo. Il dubbio nasce dal fatto che comunque, seppur in via indiretta, tali soggetti sono collegati ad una attività di impresa che esula dalla sfera privata degli stessi. Il fisco, tuttavia, ammette che possano fruire del superbonus 

Essi possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.

I vantaggi del superbonus si estendono anche ai seguenti soggetti collegati a quelli poco sopra elencati: 

La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

Gli interventi trainati sugli immobili posseduti da professionisti e società

Un quesito importante viene posto nel documento di prassi in merito ai professionisti o società che possiedono immobili siti in condomini sulle parti comuni dei quali vengono effettuati interventi trainanti.

E’ stato chiesto se tali interventi trainanti possano ammettere interventi trainati su immobili posseduti da professionisti o società. Il nodo intorno al quale ruota la risposta del fisco è la strumentalità dell’immobile rispetto all’attività svolta da professionisti o società.

Nella pratica la soluzione del quesito è la seguente, stanti gli interventi trainanti sulle parti comuni che danno sempre diritto alla detrazione del 110% a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai soggetti in questione siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa. 

Il possesso del solo reddito immobiliare dell’abitazione principale

Un dubbio finalmente sciolto è quello relativo al possesso di un immobile a destinazione abitativa con le seguenti caratteristiche:

Stante la situazione, il soggetto che intende accedere al superbonus non avrebbe di fatto un reddito imponibile per la mancanza di due requisiti fondamentali: 

A seguito di ciò, tuttavia, la circolare 30/E ammette comunque il soggetto a poter beneficiare del 110% e ammette inoltre le alternative possibilità di cessione della detrazione o sconto in fattura. 

Ciò in quanto solo astrattamente il contribuente non manifesta un reddito assoggettabile ad imposta, ma nella pratica tale reddito esiste (è solo annullato dalla deduzione per il semplice fatto che costituisce l’abitazione principale, se così non fosse il reddito verrebbe conseguentemente dichiarato ed assoggettato ad imposta).


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 22.12.2020 n. 30

TAG: Ristrutturazioni Edilizie 2023 Superbonus 110%