Speciale Pubblicato il 08/11/2020

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Il rispetto dello Stato Avanzamento Lavori complica la cessione del superbonus

di Dott.ssa Fiammelli Matilde

La norma impone che ai fini della cessione della detrazione da superbonus si debba rispettare le misure dello Stato Avanzamento Lavori SAL.



L’art. 121, co. 1bis, DL 34/2020, prevede che sia possibile, nel caso in cui i lavori si protraggano per più tempo che si possa procedere con più cessioni della detrazione. Ciò per favorire sia il contribuente che l’impresa che effettua i lavori. Tuttavia tali cessioni non possono essere poste in essere quando il contribuente lo ritenga opportuno ma devono rispettare una regola ben precisa.

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SAL da superbonus: “regola dei SAL, 30-30-40”

L’art. 121, co. 1bis, DL 34/2020, prevede che l’opzione alternativa alla detrazione del 110%, consistente nella cessione dell’intera detrazione o nella richiesta dello sconto in fattura, può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). 

Alla facoltà di esercizio del diritto di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura, si affianca l’obbligo di un numero ben preciso di SAL,

Il primo rilievo

Da notare, è che l’art. 121, DL 34/2020, come è ormai noto, prevede che il contribuente in alternativa alla detrazione in dichiarazione, possa optare per le due strade alternative consistenti: 

La norma agevolativa della cessione/sconto, è applicabile a tutti gli interventi che danno diritto al superbonus del 110% (rientranti nell’art. 119, DL 34/2020), nonchè ad altre tipologie di interventi che non necessariamente godono della maxi detrazione del 110%, quali:

Si evidenzia che le ultime due categorie di interventi, se effettuate congiuntamente a interventi “trainanti” possono godere della maggiore detrazione del 110%, diversamente, godono della detrazione del 65%. 

Per come è strutturata la norma prevista dall'art. 121, DL 34/2020, la cessione della detrazione o lo sconto in fattura devono essere operati con la “regola dei SAL, 30-30-40” solo per quel che riguarda gli interventi previsti dall’art.119, DL 34/2020, ergo, solo per gli interventi da superbonus (per i quali per altro sono in aggiunta necessarie asseverazioni e visti di conformità).

Questo comporta che negli altri casi di cessione/sconto in fattura, non sarà necessario rispettare la regola generale e le parti potranno stabilire la misura dei SAL che più si confà alle esigenze delle parti (senza per altro essere vincolati all’obbligo di richiesta del visto di conformità nel caso di cessione della detrazione/sconto).

Il secondo rilievo

La “regola dei SAL, 30-30-40” è, in aggiunta, sottoposta ad un cappio ancor più stringente nel caso in cui gli interventi da superbonus siano di tipo “supersismabonus”,ciò per quanto previsto dall’art. 1, del DM 6 agosto 2020 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che reca modifiche al precedente DM 58/2017), secondo il quale al fine di usufruire dell’opzione di cui all’art. 121, il direttore dei lavori emette il SAL redigendolo secondo il modello di cui all’allegato 1 del DM in questione. Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso. Inoltre il deposito dei SAL avviene con le modalità direttamente presso lo Sportello preposto.

Per concludere

In definitiva, per quanto appetibili possano essere la cessione della detrazione o lo sconto in fattura, relativamente a qualunque detrazione fra quelle previste dall’art. 121, DL 34/2020, vi è da dire che le diverse pratiche presentano paletti con sempre maggiori difficoltà, soprattutto in presenza di più cessioni connesse con i SAL. 



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