Speciale Pubblicato il 16/07/2020

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Riforma dello sport: verso la riorganizzazione della disciplina

di Dott. Francesco de Nardo , Rendina avv. Paolo , Katia Arrighi

Il Governo prosegue nella definizione della Riforma dello Sport in vista dei Decreti attuativi



E’ di questi giorni la notizia di una accelerazione verso la definizione totale della cd Riforma dello sport che porterà a terminare un percorso iniziato nell’ agosto del 2019 con la Legge 8 agosto 2019 n. 86 rubricata “ deleghe al Governo e alle altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"19G00098) (GU n.191 del 16-8-2019).

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Gli obiettivi della Riforma

I principali obiettivi previsti dalla Riforma dello sport erano i seguenti:
La forma scelta dal legislatore ha assunto la forma della Legge delega. Nell’ordinamento italiano il governo ha tre mezzi per legiferare. Il primo è quello dell’iniziativa legislativa, tramite il quale l’esecutivo presenta al parlamento un disegno di legge da approvarsi tramite procedura ordinaria. Il secondo è quello del decreto legge, atto normativo utilizzato in caso di necessità e urgenza, che entra immediatamente in vigore ma necessita della conversione in legge da parte del parlamento entro 60 giorni. Il terzo è lo strumento del decreto legislativo, che può essere attuativo degli statuti speciali delle regioni, di regolamenti e direttive europee oppure di una legge delega.
La base normativa a supporto della possibilità del governo nel 2019 di operare in tal senso è contenuta nel disposto dell’articolo 76 della Costituzione italiana.

Articolo 76  Costituzione Italiana:
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato  al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

La legge delega è composta da quattro capi per un totale di 10 articoli contenenti:
dall’articolo 1 all’articolo 4  “ disposizioni in materia di ordinamento sportivo “;
dall’articolo 5 all’articolo 6 “ disposizioni in materia di professioni sportive “;
dall’articolo 7 all’articolo 9 “ disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport”;
articolo 10 “disposizioni finali”. 

Nel merito dei contenuti degli articoli un’analisi dettagliata del contenuto degli stessi porta, in questa fase storica di attesa dell’uscita dei decreti, a porre in essere una sorta di riflessione su quelle che sono considerate necessità degne di attenzione da parte del legislatore nell’ottica che, allo stato attuale, non vi sono ancora decreti attuativi a conferma o smentita di quanto indicato all’interno della legge dell’agosto 2019.




Riforma dello sport: le modalità attuative

L’articolo 1 è facilmente considerabile una sorta di documento programmatico, un “vademecum” ideale sul quale si dovrà basare l’intera struttura e l’intera ossatura strutturare della riforma.
Composto da 4 punti, indica al primo la data entro la quale il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
Il termine è stato previsto in 12 mesi dalla data della pubblicazione e qui sorge il primo problema legato all’originaria impostazione del termine modificato poi con la normativa  cd “ emergenziale”.
La legge 24/04/20 n. 27 in G.U. 110 del 29.04.20 al suo art. 1 co. 3 ha rinviato i tre mesi il termine di tutti i decreti delegati in scadenza tra il 10/02/20 e il 31/08/2020.
Pertanto il termine ufficiale finale entro cui il consiglio dei ministri dovrà approvare detti decreti è il 30/11/20

I principi e criteri direttivi della Riforma

Oltre alla indicazione del termine entro il quale procedere all’emanazione dei decreti legislativi, il punto 1 dell’articolo 1 della Legge 8 agosto 2019 n. 86 indica i principi  e i criteri direttivi che dovranno reggere l’intera riforma contenuti dalla lettera a) alla lettera n).
Analizziamoli nel dettaglio: 
Conseguente necessità di un' organica legislazione divisa per settori omogenei e per specifiche attività o gruppi di attività in modo da permettere una realizzazione di una normativa settoriale univoca;
Conseguente necessità di un percorso di riordino dettato dai principi della coerenza giuridica, logica e sistematica della attuale normativa in modo da giungere a un testo unico in materia di sport;
Conseguente necessità di indicare nello specifico le norme da abrogare fermo restando il disposto dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale: 
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Sul punto si snoda l’intera questione derivante dalla “ sostituzione “ di Coni servizi spa in Sport e salute spa mediante il riordino effettivo e chiaro di quelle che sono o saranno le competenze riservate al Coni , inteso come ente istituzionale e quelle che saranno invece le funzioni relative agli organismi sportivi che compongono il Coni stesso. 
Con il punto è stata rimarcata l’intenzione originale del legislatore di procedere con una definizione univoca dell’assoluto ruolo svolto dal Coni in materia di divulgazione dei principi e dei valori dell’olimpismo. 
La materia delle scommesse sportive è una materia di particolare interesse relativo agli ingenti movimenti in denaro che ne derivano e che da essa scaturiscono. Sulla eticità delle scommesse o sulla loro opportunità sociale e morale non è compito nostro entrare nel merito . Di fondamentale importanza è invece l’aspetto di tipo economico atteso peraltro che proprio dalle scommesse sono oggi stati attinti i fondi per parte dei contributi a fondo perduto come previsto dall’Art. 217 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). 
Nella definizione dei ruoli che avrà in Coni, probabilmente molto differenti da quelli attuali  che abbiamo conosciuto negli anni, si è incentrato molto sul ruolo del Comitato nella vigilanza per le attività sportive degli organismi sportivi che lo compongono , anche in veste di ruolo essenziale in caso di loro commissariamento per gravi violazioni di legge o dei regolamenti sportivi.  Il ruolo che avrà quindi, o che potrebbe avere il Coni è rivolto a un controllo agli organismi che lo compongono, ferma restando la loro autonomia. 
La legge pone attenzione  sulla attuale disparità in termini numerici delle figure femminili rispetto al numero dei maschi che operano nel settore sportivo , con rifermento alla parità di genere. Sul punto ci sono state, e ci saranno in futuro , prese di posizioni differenti, con una presa di posizione differente fra  coloro i quali invocano le quote rosa e coloro i quali le considerano offensive per il genere femminile. Una teoria che è nata fra di noi nelle nostre discussioni è che le quote rosa, per quanto offensive “ sono una medicina amara per curare un male diffuso”, perché per le donne è già difficile operare nella dirigenza al di fuori dello sport ma lo è molto di più in questo settore. 
Gli organismi sportivi devono essere indipendenti da un punto di vista gestionale , amministrativo e contabile rispetto al Coni ed essere sottoposte al controllo del governo sulla gestione dell’uso che fanno dei contributi pubblici. 
Un tempo, anni fa, il ruolo del Coni era centrale nello sviluppo, nella promozione e nella pratica degli sport sui territori. Con l’andare del tempo e con le varie riforme si era già completamente svuotato di poteri decisionali nelle periferie, con questa riforma lo sarà ancora di più e avrà solo poteri di rappresentanza istituzionale sempre più vuota.
Il punto suscita l’interesse acceso di una intera classe dirigente che si vede impedita la possibilità di continuare ad esercitare le proprie funzioni dopo i tre mandati. Le decisioni in tal senso da parte del governo sono oggetto di estrema attenzione da parte dell’intero mondo sportivo. 




Considerazioni conclusive

Si fa presente che il Titolo IV all'articolo 10, reca la clausola di salvaguardia per le regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome, prevedendo che:
Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3. 
 
A fronte di quanto sopra detto, la conclusione a cui si può giungere, dopo uno studio sulla legge e una sua comprensione, è della necessità e dell’attesa di una riforma organica che finalmente metta punti fermi sulla normativa sportiva a tutela degli operatori sportivi e degli utenti sportivi.
Il Governo ha ancora qualche mese per fare tutto ciò … 


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