Speciale Pubblicato il 04/11/2019

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Verifiche GDF: utilizzabili gli elementi acquisiti oltre il termine

di Dott. Roberto Bianchi

Gli elementi acquisiti oltre i termini di permanenza presso il contribuente sono utilizzabili. Cosi la Cassazione anche nella sentenza 16687/2019



Gli elementi acquisiti oltre i termini di permanenza sono utilizzabili, afferma la Cassazione.
Il perdurare della presenza dei verificatori nella sede del contribuente oltre i termini previsti dal co. 5 dell’art. 12 della L. 212/2000 (v. testo al paragrafo 2)  non preclude, in difetto di una specifica norma sanzionatoria, l'utilizzo degli elementi acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini e pertanto non determina l'invalidità del consequenziale atto di accertamento.

Il menzionato co. 5, inoltre, fa riferimento ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta dagli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, escludendo pertanto dal computo complessivo quei giorni impiegati per verifiche e attività eseguite in altri luoghi. Di conseguenza non si può fare riferimento al decorso naturale del tempo, per 5 giorni lavorativi ogni settimana, ma è necessario attribuire rilevanza alle sole giornate di effettiva presenza in sede.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 16687/2019.

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La Cassazione sull'utilizzo prove acquisite in forma irrituale

Una tra le più rilevanti critiche portate alla disciplina in esame è connessa alla mancata previsione di conseguenze giuridiche scaturenti dall’inosservanza, da parte degli organi verificatori, dei limiti temporali nella stessa indicati.

La giurisprudenza di legittimità si è uniformata a un indirizzo volto a tutelare l’utilizzabilità delle prove irritualmente acquisite, negando di fatto ogni riflesso sostanziale alla violazione del termine di permanenza dei verificatori (Cass. sent. n. 7613/2018).

I Giudici di piazza Cavour sono pervenuti a tale conclusione valorizzando l’assenza, all’interno dell’art. 12, di una disciplina espressa che definisca i limiti temporali di permanenza stabiliti dal Legislatore come obbligatori e, di conseguenza, renda inefficaci gli atti compiuti o preveda l’invalidità derivata dell’atto impositivo.
Il richiamato orientamento giurisprudenziale ha generato condivisibili reazioni di dissenso in dottrina la quale ritiene, prevalentemente, che l’inosservanza della disposizione statutaria in commento non possa essere qualificata come una mera irregolarità procedurale sfornita di conseguenze giuridiche sull’atto di accertamento.

Le attività effettuate, violando il dettato normativo, influenzano il contenuto del provvedimento e, di conseguenza, riflettono i propri effetti sulla validità dello stesso.
Attribuire rilevanza alla illegittimità istruttoria rappresenta una tutela della libertà di iniziativa economica, costituzionalmente tutelata, oltre a rappresentare un effetto della inosservanza dei principi di legalità, imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione e, di conseguenza, del rispetto del postulato della correttezza e della buona fede sancito dall’art. 10 della Legge 212/2000.

Allo stato attuale, valutati i contrapposti orientamenti giurisprudenziali e dottrinari, la norma statutaria indirizzata a limitare temporalmente le deroghe all’inviolabilità del domicilio e alla libera iniziativa economica, è ancora piuttosto controversa e di conseguenza, considerato che nel corso dello svolgimento dell’attività di verifica “fuori termine” è possibile che vengano raccolti elementi che, in mancanza della violazione statutaria non sarebbero stati acquisiti, tale illiceità istruttoria dovrebbe riverberarsi sul susseguente provvedimento impositivo in termini di inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti in violazione delle regole procedurali, considerato che risulterebbero inficiati esclusivamente i singoli recuperi impositivi fondati specificamente sugli elementi probatori acquisiti successivamente allo spirare di tale termine.

Pertanto, allo scopo di definire i contrasti interpretativi generati sull’argomento, sarebbe auspicabile un intervento normativo in grado di individuare le conseguenze delle violazioni del co. 5 dell’art. 12 della Legge 212/2000.

Sul tema vedi anche "Verifiche fiscali oltre i termini: nessuna invalidità"

Limiti temporali verifiche fiscali : art 12 legge 212 2000

Riportiamo di seguito per utile riferimento il testo dell' Art. 12.  (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

"1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. (1) (2)

(1) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 - 24 luglio 2009, n. 244 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 5 - 13 luglio 2017, n. 187 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 5 - 13 luglio 2017, n. 188 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione."


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Cassazione 16887/2019 durata verifiche GDF

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