Speciale Pubblicato il 12/10/2018

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Crisi d’impresa: riforma entro metà novembre

di Avv. Laura Biarella

Riforma fallimento: licenziato dai Ministeri economici il decreto attuativo della L. 155/2017 dovrebbe approdare sul tavolo del Governo



L’esecutivo Conte, prendendo le mosse dal primo disegno di decreto abbozzato dalla Commissione Rodorf, presenta un nuovo progetto di riforma delle procedure concorsuali, evitando in tal modo di far spirare il termine di scadenza previsto dalla Legge delega (Legge 19 ottobre 2017, n. 155). Il testo Bonafede, redatto con la direzione di Mauro Vitiello, autorevole esperto del diritto della crisi d’impresa, come accennato, rappresenta il risultato dell’elaborazione del complesso articolato già predisposto dalla Commissione Rordorf, al quale l’attuale esecutivo ha apportato le opportune variazioni normative, adattate:

Il 14 novembre prossimo coincide la data ultima per licenziare il nuovo articolato che, con buona probabilità, andrà a sostituire le discipline:

Allo stato, il disegno poggia sui tavoli dei ministeri concertanti. Prossimo step l’esame e il via libera del Consiglio dei ministri.

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La riforma del fallimento rispetta le raccomandazioni europee

La bozza Bonafede rispecchia, strutturalmente, la primigenia, tenendo in considerazione le istanze avanzate dai referenti di imprese e professionisti e, al contempo, tenendo in debito conto le sollecitazioni normative europee, elencate nella Relazione illustrativa:

In altre parole, tale raccomandazione si orienta a consentire, alle imprese sane in difficoltà finanziaria, di ristrutturarsi in una fase precoce, nella finalità di evitare l’insolvenza e proseguire l’attività.

Si evidenzia, ulteriormente, che  la bozza di decreto tiene conto sia delle dimensioni che delle attività delle imprese, le quali possono essere molto diverse.

Punti di partenza del decreto di riforma della legge fallimentare

La bozza di decreto legislativo, sottoposto ai Ministeri, nell’opera di elaborazione contenutistica tiene conto delle criticità emergenti dall’attuale assetto normativo, dominato dalla vigenza della disciplina del 1942, pertanto facendosi carico:

Definizioni: basta con il termine fallimento

 L’articolato in esame detta taluni principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza, destinati ad operare quali imprescindibili punti di riferimento per le diverse procedure, pur conservando le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle disparate situazioni in cui l’insolvenza può manifestarsi. L’articolo 2, in particolare, rappresenta uno dei pilastri dell’impianto normativo in commento, in quanto, sulla scia di una tecnica compositiva ormai consolidata, orienta l’interprete fornendo le nozioni fondamentali della materia in esame, tra le quali emergono:

Obiettivi della riforma fallimentare

Tra le finalità estrapolabili dagli atti preparatori, emerge che la riconduzione della disciplina dell’insolvenza ad un quadro sistematico, persegue:

Gli istituti di allerta: principale novità per prevenire la crisi dell'impresa

Nella nuova impostazione normativa affiora l’esigenza di accelerare l’emersione della crisi mediante l’introduzione di specifici obblighi ed assetti organizzativi di controllo, con istituti di allerta piantonati dagli organi interni preposti alla vigilanza delle imprese collettive. Per agevolare il ricorso alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, il nuovo testo dispone che il loro avviamento:

Attuando il principio di cui all’articolo 4, comma I, lett. a), della Legge delega (n. 155 del 2017), il nuovo articolato segna i limiti di applicazione degli strumenti di allerta:

L’obbligo di segnalazione sussiste nelle situazioni ove:

Si evidenzia, infine, che gli indicatori della crisi risultano rimessi alla disamina del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che dovrà aggiornare la rilevazione ogni triennio.



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza