Speciale Pubblicato il 23/05/2018

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Bilancio e libri sociali obbligatori per gli enti del Terzo settore

di Dott. Visconti Gianfranco

Il bilancio civilistico, bilancio sociale e i libri sociali obbligatori delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale



Per quanto riguarda il bilancio, gli enti del terzo settore, fra cui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, hanno l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi (entrate) e degli oneri (uscite, costi sostenuti) dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13 del Dlgs 117/2017, 1° comma).

Il bilancio degli enti del terzo settore con entrate (di qualsiasi tipo e comunque denominate) inferiori a 220.000 euro annui può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (2° comma). Questa norma non si applica agli enti del terzo settore non commerciali (fra cui le OdV) per i quali il limite delle entrate scende a 50.000 euro annui.

I bilanci di cui ai due precedenti capoversi vanno redatti utilizzando la modulistica definita da un decreto del Ministero del lavoro, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore (3° comma).

Segnaliamo che le norme sul bilancio che esaminiamo in questo articolo entrano in vigore a partire dal 2018, per cui il primo bilancio che dovrà rispettarle sarà quello, appunto, dell'esercizio 2018 redatto ed approvato nell'anno 2019.

L'organo di amministrazione (amministratore unico o consiglio di amministrazione) dell'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale della o delle attività di cui all'art. 6 del Dlgs 117/2017 (attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, 1° comma, dello stesso decreto) nella relazione al bilancio o nella relazione di missione (6° comma).

Infine, gli enti del terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore (7° comma). Questa norma è importantissima per realizzare la pubblicità e la trasparenza dei bilanci delle organizzazioni non profit.

Oltre al bilancio civilistico, gli enti del terzo settore (fra cui le OdV e le APS) con entrate annuali superiori a 1.000.000 di Euro devono depositare il loro bilancio sociale presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet. Tale documento deve essere redatto secondo linee guida definite con un decreto del Ministero del lavoro, tenuto conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente (riteniamo per ammontare delle entrate, del patrimonio e del numero degli associati, dei dipendenti e dei collaboratori, anche volontari), anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (art. 14, 1° comma). (1)

Gli enti del terzo settore con entrate annuali superiori a 100.000 Euro devono hanno l'obbligo di pubblicare annualmente e di tenere aggiornati sul proprio sito Internet o sul sito della rete associativa di cui all'art. 41 del Codice del terzo settore a cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14, 2° comma).

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I Libri sociali obbligatori per gli enti del Terzo settore

Oltre alle scritture contabili ed al bilancio civilistico previsti dall'art. 13, al bilancio sociale di cui all'art. 14 ed al registro in cui sono iscritti i volontari che prestano la loro opera presso l'ente in modo non occasionale previsto dal 1° comma dell'art. 17, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 gli enti del terzo settore, fra cui le OdV e le APS, debbono tenere anche i seguenti libri sociali obbligatori:

I libri di cui alle lettere a ) e b ) di sui sopra sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione dell'ente, mentre quelli di cui alla lettera c ) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti all'ETS (sia persone fisiche che giuridiche che enti senza personalità giuridica) hanno il diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'ente.

Questa norma esclude il diritto degli associati ad esaminare i libri contabili dell'ente (come avviene, per esempio, per le società a responsabilità limitata), a meno che l'atto costitutivo o lo statuto di esso non prevedano questa possibilità.
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(1) Per quanto non disciplinato dal decreto citato del Ministero del lavoro, gli enti del terzo settore che vogliono redigere il bilancio sociale possono fare riferimento al documento intitolato “Linee guida per la redazione del bilancio sociale per le organizzazioni non profit” pubblicato nel Febbraio 2010 dalla Agenzia per le ONLUS (che è stata soppressa nel 2012).



TAG: Terzo Settore e non profit