Speciale Pubblicato il 20/03/2017

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Retribuzioni convenzionali 2017: applicabilità ai fini fiscali

di Rag. Rodella Luigi

Analisi dell'applicabilità ai fini fiscali delle retribuzioni convenzionali 2017 in vigore.Decreto pubblicato in Gazzetta il 19.1.2017



E'stato pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2017, il decreto ministeriale del 22/12/2016, che fissa le retribuzioni convenzionali in vigore dal 1/1/2017 al 31/12/2017, utili al calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie,  nei confronti di quei lavoratori distaccati o trasferiti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da specifici accordi sulla sicurezza sociale.

Successivamente  l'Inps ha emanato la circolare 28 del 7/2/2017, per disciplinarne la materia e procedere alle eventuali regolarizzazioni contributive.

Le stesse retribuzioni convenzionali servono al calcolo dell'imposta sul reddito di lavoro dipendente, (DPR 917/1986), nei confronti di quei lavoratori che pur operando all'estero, sono rimasti residenti fiscali in Italia.
 

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tratto da LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2017 - CONSIDERAZIONI AI FINI FISCALI E PREVIDENZIALI di L. Rodella , pubblicato nella Circolare del lavoro n. 10 del 17.3.2017  

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UTILIZZO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI AI FINI FISCALI.

L'imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente  all'estero  ha subito profonde modifiche con l'articolo 36 della legge 342/2000. Dal 1. 1. 2001 i  "redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto" hanno dovuto essere assoggettati ad imposizione fiscale in Italia, in base allo stesso regime convenzionale,  utile al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Le retribuzioni convenzionali,  stante la loro specifica composizione, sono  state previste per essere applicate in Italia, per finalità esclusivamente  previdenziali, per poi essere successivamente   utilizzate, dal 1 gennaio del 2001 anche  ai  fini fiscali.
Originariamente si trattava di assicurare ai lavoratori distaccati o trasferiti il versamento dei contributi in Italia; questo adempimento veniva fatto dal datore,  nel rispetto della "TABELLA RETRIBUZIONI CONVENZIONALI", redatta ogni anno, suddivisa per  per "settori",  "qualifiche",  "fasce", in base ai quali si determinavano le "retribuzioni convenzionali",  per versare i contributi all'Ente di previdenza.

Dal punto di vista fiscale,  si fariferimento  a specifiche figure professionali rientranti  tra i settori elencati  nelle tabelle stesse;  quindi in linea di principio deve trattarsi di lavoratore distaccato o trasferito, con il mantenimento del rapporto assicurativo in Italia. Anche nella ipotesi di assunzione tramite azienda straniera, nel rispetto della legge 398/1987 , dovrebbe comunque esserci una contrattazione collettiva nazionale sulla quale poter fare riferimento.   

Qualora il lavoratore che rimane  residente fiscale in Italia, venga  assunto direttamente da azienda straniera, senza avere nessun rapporto assicurativo presso l'Inps (in questo caso non si tratta di assunzione in base articolo 1, comma 2, lettera d) L. 398/1987); è problematico applicare le retribuzioni convenzionali, in quanto risulta difficile ritrovare i riferimenti sulle tabelle ministeriali che prevedono specifici  settori economici di appartenenza nonché le qualifiche dei lavoratori.

In relazione a questo ultimo aspetto, sempre abbastanza  controverso,   vanno segnalati alcuni interventi dell' Agenzia delle Entrate :

- Circolare 50/E del 12/6/2002, con la quale, a fronte di un quesito  su quale reddito dichiarare  per un  lavoratore assunto da azienda tedesca e residente in Italia; l'Agenzia rispondeva:  "Il reddito da dichiarare è quello convenzionale di cui all’art. 48, comma 8bis, del T.U.I.R. (oggi articolo 51)".
- Circolare 20/E del 13 maggio del 2011, evidenziava che: "La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime."
- La  Circolare 11/E del 21 maggio 2014  riferendosi   all'orientamento di massima indicato nella circolare 50/E; evidenzia  che il principio si applica anche a quei datori di lavoro stranieri che in Italia non sono tenuti al versamento dei contributi.

In base a   questi orientamenti forniti dall'Agenzia delle Entrate,  si puo affermare che le retribuzioni convenzionali non possono applicarsi in tutte le ipotesi.  Infatti: in primo luogo,  se il settore economico esercitato dall'azienda straniera non è rinvenibile nel decreto ministeriale, non è possibile applicarle; in secondo luogo esiste pur sempre un margine d'incertezza di tipo pratico e riguarda la qualifica del lavoratore, in quanto essendo  stato assunto con un contratto estero, non è detto che la qualifica di assunzione trovi rispondenza con le tipologie previste nel nostro ordinamento, come ad esempio la figura di "quadro". Si rende pertanto abbastanza complessa un opera di interpretazione del contratto di assunzione, alla luce delle effettive mansioni del lavoratore.

Sempre in merito all'applicazione delle retribuzioni convenzionali  ai fini fiscali,   va sottolineato che ci sono altri aspetti critici che possono renderne difficile o problematica l'attuazione; cito ad esempio quando per particolari ragioni le retribuzioni convenzionali sono superiori a quelle effettive, oppure nel caso di applicazione ai lavoratori a  part-time o ancora la corresponsione dell'indennità di trasferta,  all'interno di un  regime di tassazione forfettario.

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