Il 13 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E, fornendo le risposte ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno organizzato dal Sole 24 ore per i 130 anni del catasto. In questo approfondimento trattiamo i principali chiarimenti offerti.
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Il locatore ha l’obbligo di registrare il contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della sua stipula. Entro i successivi 60 giorni deve, inoltre, comunicare l’avvenuta registrazione del contratto:
Nel caso in cui egli non provveda a compiere questi doveri, in merito alla registrazione dei contratti di locazione c'è solidarietà :
Le sanzioni si applicano nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione e variano dal 120% al 240% dell’imposta dovuta se il ritardo è maggiore di 30 giorni, mentre sono dimezzate (dal 60% al 120% dell’imposta dovuta) se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo inferiore a 30 giorni.
Come noto, è possibile comprare un’abitazione, godendo dell’agevolazione “prima casa”, se si cede la casa in pre-possesso, acquistata sempre in modo agevolato, entro il termine di 18 mesi.
Nel documento di prassi si specifica che se il contribuente, che ha acquistato una casa usufruendo delle agevolazioni previste per la prima abitazione, intende cedere l’immobile ma non vi riesce, può presentare un’istanza prima della scadenza annuale per:
Presentando l’istanza, il contribuente evita la sanzione (pari al 30%) e qualora ricorrano le condizioni, può sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.
Il D.L. 133/2014 ha introdotto la deduzione del 20% del costo di acquisto di abitazioni di nuova costruzione, con classe energetica A o B, destinate a essere locate per 8 anni. In particolare è stato chiarito che:
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 1, comma 82 ha introdotto le lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), all’articolo 15, comma 1, del TUIR (DPR 917/86) riconoscendo la detrazione al 19%delle spese sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo e di quanto pagato a fronte dell’esercizio dell’opzione finale per il riscatto dell’immobile.
La detrazione è concessa ai contribuenti che al momento della stipula (e non per l’intera durata del contratto) soddisfano i seguenti requisiti:
la detrazione è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo se effettivamente pagati dall’utilizzatore, e certificati con attestato dall’ente concedente.
La legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) al comma 22 dell’art.1 ha previsto la possibilità per gli immobili censiti nelle categorie dei Gruppi D e E a destinazione speciale e particolare (cioè i cd. imbullonati) di presentare la procedura Docfa per rideterminare la rendita catastale escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Sul corretto trattamento degli impianti fotovoltaici sui cd. “imbullonati”, l’Agenzia delle Entrate è intervenute più volte nel corso del 2016, prima a febbraio con la Circolare 2/E poi a giugno con la Circolare 27/E, chiarendo che:
Il decreto 33/2016 ha introdotto un nuovo comma all’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs 259/2003) "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica (…) non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”
Pertanto, dal 1° luglio 2016 gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le istallazioni di telefonia mobile disciplinate dall'art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (tra cui tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale.