Speciale Pubblicato il 03/09/2015

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Credito d'imposta 2015 per chi investe in ricerca e sviluppo

di Gesuato Elisabetta

Chi investe in ricerca e sviluppo nel triennio 2015-2019 ha diritto ad un credito d'imposta da usare in compensazione. Ecco le regole dell'agevolazione



Incentivare le imprese che investono in ricerca e sviluppo, e fornire allo stesso tempo un'opportunità ai ricercatori. Sono questi gli obiettivi principali del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, introdotto ancora con il decreto Destinazione Italia (art. 3 D.l. 145/2013) ma mai attuato. Il provvedimento è stato modificato con la Legge di Stabilità 2015, e recentemente attuato con un decreto ministeriale. Le novità più importanti introdotte con la Legge di stabilità 2015 sono: estensione del credito a tutte le aziende, non più solo PMI; innalzamento del tetto massimo agevolabile (5 milioni anziché 2,5 milioni) e abbattimento della spesa minima per gli investimenti (30.000 Euro anziché 50.000 Euro); prolungamento dell'agevolazione fino al 2019 (anziché fino al 2016).

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Credito d'imposta ricerca e sviluppo: i beneficiari

Il credito è riconosciuto a tutte le  imprese:

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: le condizioni

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta:
Le spese agevolabili sono:

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: la misura del credito

Il credito viene concesso fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di Euro per ciascun beneficiario, nelle seguenti misure:
Ai fini del calcolo del credito spettante occorre determinare la spesa incrementale agevolabile, separatamente per ciascuna tipologia di spesa. Nel caso in cui:
Il credito d’imposta:

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: controlli

Le imprese che beneficiano di questa agevolazione devono conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la loro ammissibilità.
L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione. Sono escluse da questo obbligo le imprese con bilancio certificato.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione del credito (anche parziale), l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.


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