Speciale Pubblicato il 09/12/2015

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Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: come fruine

di Erario Anna Eleonora

E' tutto pronto per fruire del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in compensazione nel modello F24



Il Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9/2014) ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
La Legge di Stabilità 2015 ha riscritto la disciplina di tale credito d'imposta, che ora è riconosciuto:

Successivamente, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.05.2015, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono state adottate le disposizione attuative del credito d'imposta in esame.

Ora, con la Risoluzione n. 97/E del 25.11.2015, l'Agenzia delle Entrate ha anche istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

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Credito d'imposta ricerca e sviluppo: soggetti interessati

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo spetta ora a tutte le imprese che investono in tali attività, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali, ecc.) dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e anche a prescindere dal fatturato.
È stato eliminato, infatti, il limite massimo di fatturato di € 500 milioni prima previsto dal Decreto Destinazione Italia.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per:
relativamente alla seguenti attività di ricerca e sviluppo:
Inoltre, in ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere almeno pari a € 30.000 (prima era previsto che fosse almeno pari a € 50.000).   
Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti. 

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: misura

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni.
Viene previsto, tuttavia, che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a:
Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: come utilizzarlo in compensazione

L'art. 6, comma 3, del Decreto MEF 27.05.2015 ha stabilito che il credito d'imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

A tal fine, con la Risoluzione n. 97/E del 25.11.2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6857", denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.

 In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si precisa che il codice tributo sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.



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