Speciale Pubblicato il 09/01/2015

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La Bussola del Lavoro: tutti i tempi di attuazione del Jobs Act

di Avv. Rocchina Staiano

Il Jobs Act diventato legge il 10 dicembre 2014 necessita dei decreti attuativi per poter produrre i suoi effetti. Per non perdersi, abbiamo predisposto questa "Bussola" che ci impegniamo a tenere aggiornata fino a che tutti i decreti attuativi saranno emanati.



E’ stata pubblicata, la L. 10 dicembre 2014, n. 813, c.d. JOBS ACT, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, entrata in vigore il 16 dicembre 2014, contenente le deleghe al Governo in materia di riforma:

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I termini di attuazione del Jobs Act e la situazione alla data del 9 gennaio 2015

 
Commi e articoli
OGGETTO, PRINCIPI E CRITERI DELLA DELEGA
TERMINI DI ATTUAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE
Art. 1 commi 1 e 2
AMMORTIZZATORI SOCIALI, i quali devono tener presente i seguenti principi e criteri:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche, attraverso l’incentivo di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) regolamentazione dell’accesso alla cassa integrazione solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; 
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà, con la previsione di destinare eventuali risparmi di spesa al finanziamento delle disposizioni di cui al provvedimento in esame;
8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà;
 
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con omogeneizzazione dei trattamenti ordinari e dei trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’AspI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, previa sperimentazione almeno biennale a risorse definite;
4) massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’AspI, di una prestazione, priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, con valori particolarmente ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario, al fine di favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni;
d) adeguamento delle sanzioni per il lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività di comunità locali di cui alla lettera secondo criteri oggettivi e uniformi.
Uno o più decreti legislativi entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge n. 183 del 2014
Sì; ma non ancora operativo ad oggi (9 gennaio 2015), in quanto una volta inviato alle commissioni di Camera e di Senato, essi sono chiamati ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Art. 1 commi 3 e 4
SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE, i quali devono tener presente i seguenti principi e criteri:
a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti;
b) razionalizzazione degli incentivi per l’auto-impiego e l’auto-imprenditorialità;
c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla successiva lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
e) attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g) con norma introdotta durante l’esame al Senato, razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio;
h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati, nonché di altre amministrazioni;
i) con norma introdotta durante l’esame al Senato, individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
l) con norma introdotta durante l’esame al Senato, determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, prevedendo la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; 
o) con norma introdotta durante l’esame al Senato, valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito e l’inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi che abbiano come parte le agenzie per il lavoro, con obbligo di presa in carico, adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) modelli sperimentali che incentivino il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro, tenendo conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;  
r) meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’INPS, sia a livello centrale che a livello territoriale;
s) meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’auto-impiego e all’autoimprenditorialità;
t) con norma modificata durante l’esame al Senato, attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;
 
u) mantenimento in capo a regioni e province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto in cerca di lavoro, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;
aa) con norma introdotta durante l’esame al Senato, integrazione del sistema informativo sopra citato con la raccolta dei dati disponibili nel collocamento mirato e di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, anche mediante la previsione di strumenti volti a favorire il conferimento al Sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti
 Uno o più decreti legislativi entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge n. 183 del 2014
Nulla
Art. 1 commi 5 e 6
SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE E ADEMPIMENTI, i quali devono tener presente i seguenti principi e criteri:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti amministrativi;
b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo per le stesse di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali sono in possesso;
e) rafforzamento delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; 
f) revisione del regime delle sanzioni e valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
h) modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, ai sensi delle Risoluzioni del Parlamento europeo sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso e sulle ispezioni sul lavoro
Uno o più decreti legislativi entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge n. 183 del 2014
Nulla
Art. 1 comma 7
RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI, i quali devono tener presente i seguenti principi e criteri:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione;
b) promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto ad altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;
 
d) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;
e) revisione della disciplina dei controlli a distanza;
f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi, previa consultazione delle parti sociali;
g) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni, con contestuale rideterminazione contributiva, di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
h) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
i) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento oppure attraverso l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.
 Uno o più decreti legislativi entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge n. 183 del 2014
Per la lett. C) è stato emanato il decreto legislativo; il quale non è ancora operativo ad oggi (9 gennaio 2015), in quanto una volta inviato alle commissioni di Camera e di Senato, essi sono chiamati ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Art. 1 commi 8 e 9
MATERNITÀ E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO, i quali devono tener presente i seguenti principi e criteri:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e) con disposizione introdotta durante l’esame al Senato, eventuale riconoscimento della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
 
f) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali;
h) estensione dei principi in esame, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Uno o più decreti legislativi entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge n. 183 del 2014
Nulla


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