Speciale Pubblicato il 12/12/2014

Tempo di lettura: 4 minuti

Società in perdita sistematica, novità dal Decreto semplificazioni fiscali

di Erario Anna Eleonora

Il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali amplia da 3 a 5 anni il periodo di osservazione ai fini della classificazione di una società come "società in perdita sistematica". La novità tende a rendere meno penalizzante la disciplina sulle società in perdita sistematica introdotta dal D.L. n. 138/2011



Il Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014), le cui norme entreranno in vigore a partire dal 13 dicembre, modifica la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011 in merito alle c.d. "società in perdita sistematica", ampliando l'intervallo temporale di osservazione. In particolare, dal periodo d'imposta in corso al 13.12.2014, e quindi dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, una società sarà considerata "società in perdita sistematica" se:

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La disciplina della società in perdita sistematica finora

La disciplina fiscale delle "società in perdita sistematica" è stata introdotta dall'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011), a seguito del quale sono considerate "società di comodo" non solo le società “non operative”, cioè le società che conseguono un ammontare di ricavi inferiore ai ricavi minimi (presunti) individuati applicando determinate percentuali a specifiche voci dell’attivo di Stato patrimoniale, ma anche le società “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività, nel periodo osservato si trovano in determinate situazioni dichiarative.
In particolare, secondo quanto era previsto fino ad oggi, 12.12.2014, una società era considerata "in perdita sistematica" se:
In tal caso, la società era comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a decorrere dal 4° periodo d’imposta successivo.
Essendo le società in perdita sistematica considerate "di comodo", vi si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della Legge n. 724/1994, che comporta:
CONSEGUENZE:
OBBLIGO DI DICHIARARE UN REDDITO ≥ REDDITO MINIMO PRESUNTO
UTILIZZO PERDITE PREGRESSE IN DIMINUZIONE SOLO PER LA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO
NO RIMBORSO / COMPENSAZIONE CREDITO IVA
(PER LE SOCIETA' DI CAPITALI) IRES AL 38% ANZICHE' AL 27,5%

Il nuovo intervallo temporale di osservazione

Il D.L. n. 175/2014 va a modificare la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011 ampliando l'intervallo temporale di osservazione. In particolare, dal periodo d'imposta in corso al 13.12.2014, e quindi dal 2014 nella generalità dei casi, una società sarà considerata "società in perdita sistematica" se:
Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, come detto, la modifica ha effetto dal 2014, con riferimento al quinquennio 2009-2013 come periodo di osservazione.
Se la società, considerando tale intervallo temporale di 5 anni, risulta "in perdita sistematica", sarà attratta nella disciplina prevista per le non operative a decorrere dal 6° periodo d’imposta successivo (quindi, dal periodo d'imposta 2014 nel caso di specie, con effetto in UNICO 2015).


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