Speciale Pubblicato il 04/11/2014

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Iva assolta dal terzo: confisca nulla

di Miglino Dott.ssa Carmen

Sentenza Cassazione 43811/2014: il pagamento della somma dovuta all'erario da parte di terzi giustifica la revoca della confisca di beni sull'obbligato. Il commento dell'avv. C. Miglino



L’intervenuta sanatoria della posizione tributaria con il versamento, da parte di un terzo soggetto, dell’imposta evasa, fa venir meno la ragion d’essere del provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, a carico dei soggetti indagati per il reato di cui all’art.10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Difatti, il pagamento da parte di un terzo della somma dovuta all’erario elimina l’indebito vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa, giustificando la revoca della relativa misura ablativa anche se il pagamento non provenga dall’obbligato principale, ossia l’indagato. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 21 ottobre 2014, n.43811.
IL CASO
Il legale rappresentante di una Srl, non avendo pagato l’IVA dovuta in base alla dichiarazione per il 2010 (per un imposto pari a euro 76.800) entro il termine del 27 dicembre 2011, veniva raggiunto da un provvedimento di misura cautelare. In particolare, il Gip del Tribunale di Napoli disponeva nei confronti di vari soggetti indagati per il reato di cui al D.Lgs n.74 del 2000, art. 10 ter, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Impugnato il citato provvedimento, il rappresentante legale lamentava la violazione ed erronea applicazione degli artt. 321 e 322 ter c.p.p. per non aver il tribunale del riesame tenuto conto dell’intervenuta sanatoria della posizione tributaria, posto che il debito Iva era stato pagato da un terzo; circostanza quest’ultima che, a parere del ricorrente, avrebbe fatto venir meno la funzione sanzionatoria della confisca.
Nel ricorso si eccepiva, altresì, la violazione dell’art.322 ter c.p.p., con riferimento al rapporto tra l’obbligato, l’autore del reato ed il terzo garante. L’illecito profitto dei reati tributari, sottolinea la difesa, non è mai appannaggio dell’amministratore della società, pertanto è irrilevante sapere da dove provenga la provvista del pagamento e se via sia stato o meno decremento del patrimonio personale dell’amministratore indagato. La confisca è collegata all’indebito arricchimento della società e non dell’amministratore; il provvedimento restrittivo va annullato anche se il pagamento, come nel caso di specie, sia da ricondurre a un terzo. In sostanza, il rappresentante legale censura in toto l’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, ha implicitamente ritenuto unico responsabile del pagamento dei debiti tributari della società, l’amministratore con il proprio patrimonio.
IL COMMENTO
1. CONFISCA PER EQUIVALENTE: BREVI CENNI
La confisca per equivalente è un provvedimento ablativo su somme di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato. L’articolo 1, comma 143, della legge 244/2007, ha previsto l’applicazione dell’articolo 322-ter del codice penale, anche ai reati di cui al Dlgs 74/2000, ad eccezione della fattispecie di cui all’articolo 10 (occultamento/distruzione delle scritture contabili).
In base all’articolo 322-ter, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo”. Il giudice può, quindi, disporre la confisca “per equivalente” sui beni mobili e immobili ricadenti nella sfera patrimoniale dell’imputato e, in generale, su tutti quei beni che non appartengano a terzi estranei al reato (Cassazione, sentenze 448/2012, 39239/2011 e 662/2011).
L’adozione della misura “non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e somme sequestrate” (Cass. 4956/2012). Laddove il profitto consista nel denaro (come nell’evasione dell’Iva), appare difficile sostenere di subordinare l’operatività del sequestro alla verifica che il profitto del reato sia confluito effettivamente nella disponibilità dell’indagato (Cass. 32797/2002), in quanto trattandosi di sequestro per equivalente, tale circostanza deve ritenersi superata.( ….)

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tratto da "Iva assolta dal terzo: confisca nulla - Sent. Cass. n. 43811/2014"

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 43811 del 21 Ottobre 2014
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