Speciale Pubblicato il 09/10/2012

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Remissione in bonis entro il 31 dicembre

di Dott. Raffaele Pellino

Gli adempimenti interessati dalla regolarizzazione sono quelli omessi nel 2011 o nel periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto dopo il 2 marzo 2012



Il DL 16/2012 ha previsto la possibilità per il contribuente di fruire dei benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, anche in caso di omissione dell’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale, mediante la regolarizzazione delle relative violazioni (cd remissione in bonis). Con il termine “remissione in bonis”, l’Agenzia individua una particolare forma di ravvedimento volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 202 del 9 ottobre 2012

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Condizioni

Ai fini della regolarizzazione in esame, analogamente al ravvedimento operoso, è necessario che:

Adempimenti

Al fine di sanare le violazioni, il soggetto interessato deve:

Ambito di applicazione

Interessati dall’istituto della “remissione in bonis” sono solo alcune fattispecie specificamente individuate dall’agenzia con la C.M. 38/2012. Si tratta in particolare dell’omessa presentazione del modello EAS, dell’opzione per il regime di trasparenza, del consolidato fiscale nonché quella per la determinazione dell’IRAP a valori di bilancio per le ditte individuali / società di persone; restano, invece, esclusi gli adempimenti richiesti per la fruizione della detrazione del 55% e le opzioni disciplinate dal DPR 442/97 relative a di regimi di determinazione dell’imposta/regimi contabili desumibili dal comportamento concludente del contribuente.

Decorrenza

Infine, riguardo la decorrenza, l'agenzia precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle irregolarità per le quali al 02/03/2012 non sia ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'adempimento è stato omesso. Ciò riguarda, in particolare, gli adempimenti omessi nel 2011 da parte dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Tuttavia, l’Agenzia stabilisce per il primo anno di applicazione della norma la regolarizzazione delle omissioni può avvenire entro il 31/12/2012 (ciò riguarda quindi le omissioni commesse nel 2011 e nel 2012 lasciando fuori quelle relative al 2010).


3 FILE ALLEGATI:
Circolare 38 E del 28.09.2012 Risoluzione 46 E dell'11.05.2012 Comunicato stampa Ag. Entrate 28.09.2012

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