Speciale Pubblicato il 20/09/2011

Tempo di lettura: 1minuto

Fatture gonfiate: si configura il reato di dichiarazione fraudolenta – Sent. Cass. 30250/2011

La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 30250 del 29 luglio 2011 ha ribadito che il reato di dichiarazione fraudolenta si configura sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, sia nell’ipotesi di inesistenza relativa, che nell’ipotesi di sovrafatturazione qualitativa. L’ordinamento penale contrasta infatti ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e quanto riportato nei documenti contabili.



Un imprenditore fu condannato dal tribunale competente alla pena detentiva di un anno, perché dichiarato colpevole, ai sensi del D.lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commi 1 e 2 , del reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

Il G.U.P. aveva rilevato infatti che, dall’accertamento fiscale effettuato dalla Guardia di finanza, erano state rinvenute tre note di credito, relative allo storno di altrettante fatture con la motivazione di mancata fornitura della merce. Le note di credito evidenziavano, di fatto, l’emissioni di fatture riferite ad operazioni inesistenti.

Il controllo del fisco si estese quindi nei confronti della società S. , destinataria dei documenti contabili. I militari scoprirono una situazione di incongruità tra le documentazioni contabili delle due società e la realtà dei fatti.

Tra le motivazioni del ricorso il contribuente aveva segnalato la domanda di condono tributario previsto dall’art. 9, della legge n. 289 del 2002 effettuata dall’azienda ma il G.U.P. aveva escluso l’estinzione del reato in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva testimoniato nel processo che “la società si era avvalsa di una forma di condono che prevedeva la definizione agevolata solo a condizione che l'impresa avesse realizzato ricavi congrui rispetto agli studi di settore o ai parametri stabiliti dalla legge. I parametri sopra riportati non furono rispettati dall’azienda che in questo modo non conseguì la non punibilità; di conseguenza la motivazione fu rigettata perché ritenuto infondata.

Il contribuente ricorse per Cassazione ma la Corte con sentenza n. 30250 del 29 luglio 2011, ha confermato la condanna.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 30250 del 29 Luglio 2011

Per un commento ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al link:
Si configura il reato di dichiarazione fraudolenta anche se la fattura è stata solo “gonfiata”- Sent. Cass. n. 30250/2011


TAG: Accertamento e controlli Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024