Speciale Pubblicato il 23/06/2010

Tempo di lettura: 4 minuti

Il contratto di lavoro a chiamata in tempo di crisi

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro

Con l’estate si intensifica la possibilità di utilizzo del contratto di lavoro a chiamata (o job on call o lavoro intermittente) introdotto col D. Lgs. n. 276/03 (c.d. Legge Biagi).




L’assunzione con contratto di lavoro a chiamata ha il vantaggio di garantire un’elevata flessibilità: il lavoratore, assunto con questo tipo di contratto, si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Le caratteristiche del contratto a chiamata o job on call

 
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato. In quest’ultimo caso non vanno rispettate le ragioni tecniche organizzative, produttive o sostituite che legittimano l’apposizione del termine; non solo il contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato è prorogabile o rinnovabile senza alcun limite.

Su questo punto il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di riassunzione dello stesso lavoratore con contratto di lavoro a chiamata, anche se svolto a tempo determinato, non è necessario rispettare il periodo di intervallo obbligatoriamente previsto per i contratti a termine (dieci giorni in caso di contratto a termine fino a sei mesi, ovvero venti giorni in caso di contratto a termine di durata superiore ai sei mesi).


Il C.C.N.L. deve individuare le attività ammesse al contratto a chiamata

Il datore di lavoro può assumere lavoratori a chiamata solo se il C.C.N.L. applicato ha individuato le attività per le quali è possibile ricorrere a questa forma contrattuale. Se manca questa previsione il Ministero de Lavoro ha stabilito che, in attesa della regolamentazione contrattuale, si può ricorrere al contratto a chiamata anche per le attività discontinue riportate in una tabelle allegata al Regio Decreto 2657/1923 fra le quali citiamo le più frequenti: camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, fattorini, magazzinieri, commessi, pompisti.


Periodi ammessi per il lavoro a chiamata week-end, vacanze natalizie e pasquali, ferie estive



Il contratto di lavoro a chiamata può essere utilizzato anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno, che il Ministero ha così definito:
• week-end: periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì mattina;
• vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
• vacanze pasquali: periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell’Angelo;
• ferie estive: giorni compresi nel periodo 1° giugno – 30 settembre.


Inoltre può essere stipulato per prestazioni rese da soggetti che hanno meno di 25 anni o più di 45 anni di età anche pensionati; si tratta di ipotesi soggettive che fanno sorgere il diritto all’utilizzo di questo contratto, a prescindere dal tipo di attività da svolgere.
I requisiti soggettivi sopracitati (età) sono alternativi ai requisiti oggettivi (attività discontinue o intermittenti riportate nella tabella allegata al Regio Decreto e periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno) e in tale ipotesi non devono essere verificate le condizioni oggettive.
La verifica sull’età va fatta al momento dell’assunzione.



I casi in cui il contratto di lavoro a chiamata o job on call è vietato



E’ invece vietato il ricorso al lavoro a chiamata:
• per sostituire lavoratori i sciopero;
• presso unità produttive nelle quali, nei 6 mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata;
• da parte di imprese che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi.


Le due tipologie del contratto a chiamata: con o senza obbligo di risposta


Sono due le tipologie di questo contratto: con o senza obbligo di rispondere alla chiamata. Nel primo caso il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore un’indennità di disponibilità non inferiore al 20% di paga base, contingenza, elemento distinto della retribuzione e dei ratei aggiuntivi.
Quando il lavoratore è in standby, in attesa della chiamata del datore di lavoro, non matura alcun trattamento economico e normativo.

Lo stesso lavoratore può stipulare:
• più contratti di lavoro a chiamata con più datori di lavoro;
• un contratto di lavoro a chiamata in contemporanea con altre tipologie contrattuali

Il contratto di lavoro a chiamata non è compatibile:
• con il part-time;
• con l’apprendistato e il contratto di inserimento in quanto sono entrambi contratti che prevedono l’obbligo formativo;
• con il lavoro a domicilio in quanto la retribuzione è proporzionata alle ore effettivamente lavorate e non alle tariffe di cottimo.

Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere: le ipotesi di stipula (soggettive o oggettive), il preavviso di chiamata del lavoratore, il trattamento economico e normativo, il contratto applicato, forme e modalità della prestazione di lavoro, misure di sicurezza.
Il lavoratore a chiamata deve essere registrato nel Libro Unico del Lavoro al momento della chiamata, ma non deve essere effettuata alcuna registrazione se non viene corrisposta la retribuzione.



TAG: Lavoro Dipendente