Speciale Pubblicato il 09/04/2009

Tempo di lettura: 6 minuti

I nuovi ammortizzatori sociali

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro



La legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del D. L. 185/2008, c.d. “anti-crisi”, introduce una serie di nuovi ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali appartenenti a settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIG.

Prima di analizzare i nuovi interventi riepiloghiamo i destinatari della Cassa Integrazione Guadagni che ha lo scopo di garantire ai lavoratori parte della retribuzione persa in caso di mancata prestazione lavorativa per cause indipendenti dalla loro volontà o da quella del datore di lavoro.

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DESTINATARI DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L'istituto è gestito dall'INPS e riguarda:

CIG ordinaria:

CIG edilizia:

La disoccupazione per gli apprendisti e per i lavoratori esclusi dalla CIG:

In attesa che entri in vigore il decreto attuativo che dovrà stabilire le modalità di intervento dei nuovi ammortizzatori, ai lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali potrà essere corrisposta l'indennità di disoccupazione alle condizioni sotto riportate:


Trattamento INPS

Beneficiari

Durata

Esclusioni

indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

Lavoratori in possesso dei relativi requisiti sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale

90 giorni annui

Sono esclusi da tale beneficio:

  • i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
  • i contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
  • i contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità.
Tale preclusione non opera in questa fase

indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

Lavoratori in possesso dei relativi requisiti sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale

90 giorni annui

Sono esclusi da tale beneficio:

  • i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
  • i contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
  • i contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità.
Tale preclusione non opera in questa fase

indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

Apprendisti in forza alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda, sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale oppure licenziati

90 giorni

Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità.


Enti bilaterali: i trattamenti di disoccupazione sopra riportati sono subordinati ad un intervento integrativo - pari almeno alla misura del 20% dell'importo totale dell'indennità stessa - a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

L'indennità da erogare nei predetti casi, salvo quella spettante agli apprendisti, può essere concessa anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo. 

Indennità di disoccupazione con requisiti normali: l'indennità spetta ai lavoratori, sospesi dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale, in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per questo trattamento:

Il datore di lavoro deve comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti della provincia e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

I lavoratori , a loro volta, devono aver reso, al Centro per l'Impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede INPS competente.


Indennità spettante

Durata

Contribuzione figurativa

60% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 886,31 ovvero a 1.065,26 euro per retribuzioni oltre 1.917,48 euro)

90 giorni annui

SI


Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: l'indennità spetta ai lavoratori, sospesi dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale, in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per questo trattamento:

Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del DM attuativo, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti della provincia e alla sede dell'INPS territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. I lavoratori devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale Centro per l'impiego.


Indennità spettante

Durata

Contribuzione figurativa

35% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 858,58 ovvero a 1.031,43 euro per retribuzioni oltre 1.857,48 euro)

90 giorni annui o le giornate utili di lavoro del 2008

SI


Indennità di disoccupazione ordinaria agli apprendisti: il trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista oppure per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.

In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. L'apprendista deve fare la domanda all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento.

A differenza dei due precedenti ammortizzatori, l'erogazione del trattamento di disoccupazione agli apprendisti sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.


Indennità spettante

Durata

Contribuzione figurativa

60% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 886,31 ovvero a 1.065,26 euro per retribuzioni oltre 1.917,48 euro)

90 giorni annui

SI


Pertanto:

Lavoratori dipendenti da aziende non aventi diritto alla CIG

Sospensione dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale

  1. E' assicurato INPS da almeno 2 anni
    a. Ha versato 52 contributi settimanali nel biennio precedente - Ha diritto all'indennità DS con requisiti normali pari al 60%
    b. Non ha versato 52 contributi settimanali nel biennio precedente - Ha diritto all'indennità DS con requisiti ridotti (35%) se nell'anno precedente ha lavorato almeno 78 giorni.
  2. Non è assicurato INPS da almeno 2 anni
    a. Non spetta alcuna indennità di DS


TAG: Lavoro Dipendente