Testo Cassazione lavoro n. 13150 del 24.6.2016 su sottoscrizione busta paga per ricevuta
Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2016, n. 13150
La sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli art. 1362 ss. c.c.