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Modello di istanza con relative istruzioni, per la richiesta dei contributi a fondo perduto (Sostegni e Sostegni bis) per i soggetti con ricavi > 10 milioni e < a 15 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021.
Il comma 30-bis dell’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce i contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (“contributo Sostegni) e di cui all’art. 1, commi da 5 a 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (“contributo Sostegni-bis attività stagionali), a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione sopra citata (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019).
Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, è riconosciuto anche il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (“contributo Sostegni-bis automatico).
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello.
L’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha istituito un credito d’imposta cultura a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Il credito d’imposta cultura spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Con il provvedimento dell'11.10.2021 n. 262278 dell’Agenzia delle entrate, è approvato il presente modello e definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonchè le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, per il rispetto dei previsti limiti di spesa.
Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta cultura, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Pubblicato il Modello con le relative istruzioni, con Provvedimento del 17.09.2021 n. 238235, per l'invio della comunicazione per trasformare in credito d'imposta la Ace innovativa introdotta dall’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis”.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
La comunicazione può essere presentata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione.
In allegato:
Con provvedimento dell'08.09.2021 n. 230686, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
L’istanza può essere presentata a partire dal 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021.
Dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Ricordiamo che l’art. 59 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 104, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il citato requisito del numero di abitanti non si applica ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopracitati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto).
Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.09.2021 n. 228685, sono state apportate modifiche al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni, approvato in precedenza con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.
In particolare:
Con il presente provvedimento è approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni, che qui alleghiamo, allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione.
Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021, in sostituzione del modello approvato con il provvedimento prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.
I decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34 hanno riconosciuto alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si tratta, in particolare dei crediti d’imposta per:
In proposito, l’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta su indicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per poter optare per la cessione del credito d'imposta, con il recente provvedimento del 14.12.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello con le relative istruzioni, che può essere utilizzato, in sostituzione del precedente modello approvato con provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739.
Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei suddetti crediti e i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire deicrediti medesimi. La comunicazione dell’opzione per la cessione è presentata dai soggetti beneficiari dei creditid’imposta.
La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure avvalendosi di un intermediario.
Ricordiamo che Inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo a canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, è stato esteso:
L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.
Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.07.2021 n. 191910 sono stati defniti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonchè il modello con le relative istruzioni.
Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.
La comunicazione è presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.
In allegato:
Con provvedimento del 06.07.2021 n. n. 180139, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (articolo 9-quater del DL Ristori n. 137/2020).
L’art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:
L’istanza può essere presentata dal 6 luglio al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre, termine prorogato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021), in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizioweb disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediarioautorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
Approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa altrattamento dei dati personali.
L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”, riconosce ai commi da 5 a 15 un contributo a fondo perduto (di seguito“contributo Sostegni bis attività stagionali”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Con Provvedimento n. 175776 del 2 Luglio 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo:
Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (“contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delleentrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n. 41 (“contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata, in via telematica, utilizzando il presente modello.
L’istanza può essere presentata:
Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
L’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto Sostegni, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Con Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo.
La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata , in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Modello e istruzioni per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori, da presentare esclusivamente in via telematica a partire dal giorno 12 aprile 2021 e non oltre il 3 maggio 2021.
L’art. 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito d’imposta ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di unaumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integra-le versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è pari al 20% dei conferimenti medesimi.
