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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000) di essere in possesso degli originali (e l’impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale), la copia del documento di identità del richiedente. Lo stesso deve inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca). Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone i contribuneti potranno procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza.
Se però si vuole effettuarla ora, è possibile (senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare:
La richiesta di registrazione va indirizzata all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica (ufficio competente). L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio).
Ad ogni buon fine, le segnaliamo che l’art.62, comma 1 e 6, del Decreto Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
5 per mille Enti del Volontariato - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE.
Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate in caso di variazione del rappresentante legale dell’ente che è inserito nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno.
Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva è il 30 giugno 2020.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
In allegato:
Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:
Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell'utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante.
Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale.
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall'interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora, a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).
È possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva anche per comunicare variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica. La dichiarazione di variazione dei presupposti va tempestivamente presentata nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto.
In allegato:
La Legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Il “Saldo e stralcio” riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica:
Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai D.A. Te”, è possibile presentare la domanda di adesione al "Saldo e stralcio" entro il 31 luglio 2019:
Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata.
I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, una “Comunicazione” contenente il piano per il pagamento dell’importo dovuto, unitamente ai bollettini per il pagamento.
L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai.D.A.Te” (online), è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 31 luglio 2019:
Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata sempre qui in allegato.
In allegato:
Approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.06.2019 n. 224245 il modello e le istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e il modello e delle istruzioni per la richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati.
In allegato:
Attenzione: i soggetti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti, pubblicato il 29 marzo 2019, non sono tenuti a presentare la domanda di accesso al beneficio del 5 per mille di quest’anno, né la dichiarazione sostitutiva. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il 1° luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.
Gli enti del volontariato che si devono iscrivere per la prima volta trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 3 aprile 2019, utilizzando il modello qui allegato e software specifici. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2019.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2019. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
In allegato:
Le società e gli enti i soggetti che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.
L’istanza di accesso alla procedura può essere presentata dalle imprese estere che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che abbiano, altresì, i seguenti requisiti:
La presentazione dell’istanza avvia un percorso collaborativo con l’Agenzia delle entrate finalizzato a valutare, in contraddittorio con essa, la presenza dei requisiti di legge per la configurazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per la definizione dei relativi debiti tributari.
Modello per la comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private e relative istruzioni.
Le strutture sanitarie private, organizzate in qualsiasi forma, sono tenute a:
Questa comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun medico e paramedico dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
