Il termine di versamento del diritto annuale 2011 è stato prorogato al 6 luglio 2011 con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico
Con Circolare n. 24 del 30/05/2011 l'Agenzia delle Entrate analizza le modalità di applicazione del nuovo adempimento della comunicazione telematica per le operazioni IVA superiori a 3.000 euro.
Istituiti, con Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011, 3 nuovi codici tributo per pagare l'imposta sostitutiva c.d. "Cedolare Secca" sul canone di locazione dei contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo.
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 21/E del 18 maggio 2011, fornisce indicazioni per ottimizzare l'attività di controllo per la prevenzione e il contrasto all'evasione.
L’Amministrazione finanziaria, nel rispetto dello Statuto del Contribuente deve allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento per integrare le ragioni che, secondo la stessa fondano l’atto impositivo, mettendo a conoscenza il cittadino delle cause e dando modo di approntare la propria difesa . Tale obbligo è però da considerarsi limitato ai soli atti di riferimento necessari per sostenere le ragioni dell’Amministrazione quando esse non siano già conosciute dal contribuente. Questo quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5082 del 2 marzo 2011
L'Agenzia delle Entrate risponde alle domande dei contribuenti in merito alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, dai mutui al 36%; questi i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 20 del 13/05/2011
La Risoluzione n. 56/E del 12 maggio 2011 ha chiarito le modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo
La circolare 19/E del 10 maggio 2011 fornisce i chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva premi produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
La confisca dei beni, in caso di indebita compensazione dell’IVA, è legittima nei confronti di tutti i soci e non solo dell’amministratore, poiché non è dimostrabile che i vantaggi fiscali riguardino solo la società che ha beneficiato del reato. Tutti i soci infatti si presuppongono corresponsabili della condotta sociale e sono quindi penalmente perseguibili e assoggettabili al sequestro dei beni personali.Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 662/2011