News Pubblicata il 14/04/2022

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Reintegra anche senza clausola specifica del CCNL

Nuovo orientamento della Cassazione Sentenza 11665 2022: il giudice puo interpretare le previsioni generali del CCNL e reintegrare il dipendente in assenza di clausola specifica



La corte di cassazione modifica i recenti orientamenti in tema di reintegra dopo un licenziamento  che non risponda ai requisiti di giusta causa,  affermando che  il giudice puo punire l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche nel contratto nazionale di riferimento .La novità nell'ordinanza n.11665 del 11 aprile 2022.

Il caso riguardava il  dipendente di una societa di vigilanza con ruolo  di comandante delle guardie giurate,che aveva proposto ricorso al Tribunale di Udine al fine di far dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli nel 2012 per la  contestazione disciplinare relativa a tre episodi: 

  1. l'avere, in unaconversazione via chat con una collega, criticato e denigrato i responsabili dell'impresa;
  2. non aver denunciato l'aggressione con lesioni subita da una guardia giurata durante il servizio; 
  3. l'avere omesso per cinque mesi di segnalare alla Questura di Udine i turni di  servizio del personale, come imposto da precise direttive.

II Tribunale di Udine  ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa e condannato la società . al pagamento di una

indennità risarcitoria pari a venti mensilità, ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge  30 maggio 1970, come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92. 

Il giudice di opposizione invece ha condannato la  societa a reintegrare il dipendente applicando il comma 4 dello stesso art. 18 .

In secondo grado la Corte d'appello di Trieste, ha parzialmente accolto il ricorso della societa  ed ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro condannando la  società al pagamento dell'indennità risarcitoria, ai sensi dell'art. 18 comma 5 cit. 

I giudici di appello accertavano  l'irrilevanza disciplinare della prima contestazione e il "minimo  rilievo" disciplinare delle altre due,  per cui sulla base delle previsioni  del contratto collettivo applicato nel caso concreto - il c.c.n.l. per i dipendenti degli  istituti di vigilanza privata - ed in particolare dell'art. 101, hanno evidenziato che  quelle descritte dalla norma collettiva fossero "ipotesi formulate in modo assai generico ed indefinito" .  Sulla base della norma che richiede  per la reintegra nel posto di lavoro  che il fatto  contestato ed accertato sia  espressamente contemplato  dal CCNL,  ha applicato  solo la tutela indennitaria. 

La Cassazione è di diverso avviso e  cassa la sentenza affermando , come detto che  anche  se la previsione contrattuale è generica il giudice 

" è demandato di interpretare la fonte negoziale e verificare la sussimibilità del fatto contestato nella previsione collettiva anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta".  

Precisa inoltre he tale operazione di intepretazione è  compatibile con lo spirito dell’articolo 18, comma 4, dello statuto dei lavoratori da cui «non si evince…alcun ragionevole richiamo ad una tipizzazione specifica e rigida delle singole fattispecie». Quindi, anche senza il richiamo ad una clausola specifica contrattuale diventa praticabile l'opzione della reintegrazione nel posto di lavoro.


Vedi qui il CCNL Vigilanza privata  in vigore

Per approfondire ii possono interessare i commenti a sentenza :

Licenziamento e opzione per l'indennità e

Licenziamento diritto di difesa e reintegra

Fonte: Corte di Cassazione



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