News Pubblicata il 07/04/2021

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Divieti lavoro periodo post-parto: le istruzioni aggiornate

Indicazioni dell'ispettorato del lavoro sull' interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto Nota n. 533 del 2 aprile 2021.



Nella nota n. 553 del 2.4.2021 l'ispettorato nazionale del lavoro fornisce le indicazioni  in tema di interdizione post partum  a determinate mansioni lavorative , come previste dagli  artt. 6-7- 17, D.Lgs. n. 151/2001, con l'obiettivo di  uniformare l’attività degli Uffici territoriali.  I chiarimenti  sono stati condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali .

 In sintesi le indicazioni sono le seguenti:

1 - Divieto di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi : E' sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere  che esso sia stato o no valutato all’interno del DVR. In tal senso propende sia l’interpretazione della giurisprudenza di merito , sia le pregresse indicazioni del Ministero del lavoro (interpello n. 28/2008 e nota prot. n. 37/0007553 del 29 aprile 2013)

L'ispettorato precisa che la posizione giuridica vantata dalla lavoratrice in termini di diritto soggettivo, non giustifica significativi margini di valutazione neanche in termini di discrezionalità tecnica in ordine alla verifica delle effettive condizioni di lavoro della lavoratrice. 

2 - Termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post partum nelle ipotesi di parto prematuro Come noto l’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001, per le  ipotesi in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, prevede che i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungano al periodo di congedo obbligatorio di maternità post-parto. Lo stesso principio si applica nell'interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. (v. circolare INPS  n. 69/2016) . Quindi  il provvedimento di interdizione adottato dall’ITL dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i sette mesi di interdizione post partum aggiungendo, ai predetti sette mesi, i giorni non goduti a causa del parto prematuro .

3 - Provvedimento di interdizione a seguito di pronuncia giurisdizionale e necessità di  istanza di indennità sostitutiva.

Anche in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto sono sempre necessarie:

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro


1 FILE ALLEGATO:
Nota INL 553 del 2.4.2021

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