News Pubblicata il 25/01/2021

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Il credito d’imposta aumenti di capitale 2021

di Dott. Salvo Carollo

La Legge di bilancio 2021 dispone un credito di imposta, in favore delle società ricapitalizzate, per le operazioni di aumento di capitale effettuate fino al 30 giugno 2021



L’articolo 26 del DL 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, come convertito dalla Legge 77/2020, aveva introdotto due agevolazioni fiscali (sotto forma di crediti di imposta), una per il socio e una per la società, per il caso in cui fosse stato deliberato ed effettivamente conferito un aumento di capitale sociale nel periodo compreso tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’obiettivo della disposizione, desumibile anche dal perimetro disegnato dalla norma in termini di soggetti interessati e di condizioni richieste, era quello di stimolare la capitalizzazione delle società italiane di media dimensione, storicamente tendenti alla sotto-capitalizzazione, in un periodo storico di grande incertezza.

Con i commi 263 e 264 dell’articolo 1 sezione1 della Legge di bilancio 2021, il Legislatore rinnova il solo incentivo fiscale in favore della società, cambiandone parzialmente caratteristiche e limiti di applicazione: nasce così quello che potremmo definire un credito di imposta separato rispetto al precedente, se pur fondato sulla medesima norma, adesso novellata, in quanto, in base al comma 264 dell’articolo 1 sezione 1 della Legge di bilancio 2021 “le modificazioni […] si applicano alle istanze di accesso alla misura […] presentate successivamente al 31 dicembre 2020”.

Il presupposto per ottenere il bonus fiscale è che l’impresa effettui una operazione di aumento di capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021; non è sufficiente che l’operazione sia deliberata ma il conferimento deve essere effettivamente versato, con il credito di imposta che si calcola proprio su questo secondo valore (l’importo deliberato e quello poi effettivamente conferito possono anche essere divergenti).

Le forme societarie che possono usufruire del credito d’imposta sono:

Queste devono avere sede in Italia. Sono escluse le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari, ed in generale tutti i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La società che ha aumentato il capitale sociale, deve anche presentare alcuni requisiti che delineano il perimetro di applicazione dell’agevolazione; nello specifico:

A una società con i requisiti sopra indicati, che abbia effettuato una operazione di aumento del capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021, è riconosciuto un credito di imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino ad un ammontare pari al 50% dell’aumento di capitale realmente versato.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipologia, da parte della società, effettuata prima del giorno 1 gennaio 2025 comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo eventualmente utilizzato, aumentato degli interessi legali.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione della ricapitalizzazione, ma dopo l’approvazione del bilancio 2020, e fino al 30 novembre 2021.

Fonte: Fisco e Tasse



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