Il cambio della caldaia o un consistente intervento sull’impianto di riscaldamento possono essere oggetto di agevolazioni che danno diritto a detrazioni dall’imposta lorda fino al 110%, oltre che il diritto alternativo per il contribuente, di cedere la detrazione spettante o richiedere al fornitore, uno sconto in fattura.
Normalmente per il cambio caldaia in base alla regola in vigore dal 26 giugno del 2012 spetta una detrazione dall’imposta lorda di un ammontare pari al 65% ripartito in 10 anni ossia 10 quote annuali costanti.
Dal 1 luglio 2020 per alcuni tipi di interventi spetta una detrazione dall’imposta lorda di un ammontare pari al 110% fruibile in 5 quote costanti annuali.
In alternativa per avere un immediato beneficio ci si può avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.
Gli interventi che danno diritto a questo tipo di agevolazioni sono stati enunciati nel dettaglio dalla Circolare 19/E del 2020 e a titolo esemplificativo si riporta qui un elenco di alcuni di essi volti a garantire il risparmio energetico tramite la sostituzione di impianti con altri di resa migliore:
Qualora si tratti dell'ecobonus con detrazione del 50% o del 65 sono ammessi alla detrazione i soggetti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito e in particolare:
Qualora invece l’intervento fruisca della detrazione del 110%, sono ammessi alla detrazione unicamente quelli indicati dall’art. 119, co. 9, DL 34/2020, quindi:
In ogni caso (per entrambe le casistiche) i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo e devono essere in alternativa:
Per approfondire leggi la circolare del giorno Caldaie ed impianti di riscaldamento, le agevolazioni
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