News Pubblicata il 09/11/2020

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Superbonus anche per imprese e professionisti: i casi e le regole

di Dott. Salvo Carollo

Anche imprese, professionisti ed autonomi possono usufruire del Superbonus per interventi sulle parti comuni dei condomini.



Una delle cose che per prima è stata assodata del bonus fiscale comunemente chiamato Superbonus, che, semplificando, attribuisce una maxi detrazione dalle imposte sui Redditi del 110% delle spese sostenuto per interventi di riqualificazione su unità immobiliari ad uso abitativo, è il fatto che il perimetro di applicazione della norma riguardi le persone fisiche nella loro sfera privata, quindi fuori dall’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Lo dice chiaramente la norma che istituisce l’incentivo fiscale, alla lettera b del 9 dell’articolo 119 del DL 34/2020 come convertito dalla Legge 77/2020, e lo chiarisce l’Agenzia della Circolare 24/E del 8 agosto 2020, dedicata appunto al cosiddetto Superbonus.

Tuttavia ci sono dei casi di eccezione a questa regola generale: infatti, i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, come chiarito a pagina 8 della sopra citata Circolare, “possono usufruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini”. In questo caso la detrazione spetta anche all’imprenditore o al professionista o al lavoratore autonomo, a prescindere che l’immobile sia strumentale all’impresa o un immobile immobile merce o un immobile posseduto a semplice titolo patrimoniale (fermo restando il requisito necessario che la superficie totale del condominio destinata ad uso residenziale sia più della metà del totale).

È importante precisare che i soggetti (diversi dai privati persone fisiche) interessati non sono solo le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti IRES (ad esempio le società), come puntualmente precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E di cui sopra.

La ratio della norma ha una logica semplice e condivisibile: pur non potendo questi soggetti usufruire del bonus fiscale in maniera autonoma, nel limite degli interventi sulle parti comuni dei condomini (che non hanno un impatto diretto sull’unità abitativa specifica ma migliorano lo stabile nel suo complesso), avendo questi partecipato alle spese, l’esclusione sarebbe ingiustamente discriminatoria.

In base al comma 1 dell’articolo 119 del DL 34/2020, come convertito dalla Legge 77/2020, il Superbonus spetta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni sarà necessario fare delle precisazioni riguardo il periodo fiscale nel quale sarà possibile usufruire della detrazione: per questi soggetti sarà possibile usufruire del beneficio nei periodi di imposta di “sostenimento delle spese”, espressione che per soggetti diversi dalle persone fisiche private, non è detto che sia univoca. L’individuazione del corretto periodo di imposta in cui usufruire del Superbonus è fondamentale per poterlo utilizzare legittimamente.

A riguardo, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E del 8 agosto 2020 ci fornisce molte indicazioni utili.

Per distinguere le spese sostenute nell’anno 2020 da quelle dell’anno 2021, per i soggetti con un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare si considerano i “periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021”.

Ulteriore distinzione, sempre in tema, va fatta in base al tipo di contribuente:

- i lavoratori autonomi, i professionisti e gli enti non commerciali individueranno il periodo di imposta in cui imputare le spese (e quindi, di conseguenza, quello in cui usufruire del bonus fiscale) secondo il principio di cassa: dovranno considerare la data di effettivo pagamento delle spese sostenute che danno diritto al beneficio fiscale “indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”;

- le imprese (ditte individuali e società) e in generale gli enti commerciali, individueranno il periodo di imputazione in base al principio di competenzaindipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti”: saranno oggetto di bonus fiscale le spese per interventi agevolabili imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Dovranno rifarsi alla seconda situazione anche le cosiddette imprese minori, come definite dall’articolo 66 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sottoposte ad un regime cosiddetto improntato alla cassa (diverso dalla cassa pura), in base al quale alcune componenti di costo (di solito pluriennali), anche in un regime di regola per cassa, vengono imputate per competenza in modo da essere rilevate nel modo più corretto e veritiero possibile. Poiché le spese in questione sono riferite a beni, gli immobili, soggetti ad ammortamento (imputati quindi secondo le regole della competenza), si ritiene che anche il relativo beneficio fiscale debba seguire come criterio di imputazione quello della competenza.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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