News Pubblicata il 17/09/2019

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Regime forfettari: cause ostative per i dipendenti e autonomi

Cause ostative regime forfettario per un lavoratore sia dipendente sia autonomo presso lo stesso datore di lavoro. Nuovo interpello dell'Agenzia delle Entrate



Una dentista che lavora come libera professionista, come dipendente e anche con contratto d’opera per l’Azienda Sanitaria incorre in una delle cause ostative che impedisce l'accesso al regime forfettario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro? La soluzione alla domanda è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 382 del 16 settembre 2019, allegata a questo articolo. Per tutti gli approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura dell'articolo Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti

Il caso oggetto di interpello riguarda l'istante che dal 2017, ha due tipologie di rapporto di lavoro con la Azienda Sanitaria ovvero è titolare sia di contratti d’opera (come lavoratrice autonoma) per lo svolgimento del servizio odontoiatrico festivo e prefestivo, che di contratti di lavoro dipendente. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la legge di bilancio 2019 ha rimodulato alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario (nel caso di specie lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 Legge 190/2014). In particolare è stato previsto che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Attenzione però, nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.

Nel caso oggetto di interpello non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa. Infatti, il duplice rapporto di lavoro continua a esser tale senza subire alcuna modifica sostanziale.
 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 382 del 16 settembre 2019

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