La non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali cd. sisma bonus. E' questo in breve quando ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 64 del 18 febbraio 2019 qui allegata.
Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini delle agevolazioni cd. sisma bonus è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
In generale, con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, sono state definite
L’osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione. In particolare, l’articolo 3,del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che:
Pertanto la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-quater, come stabilito dal comma 5 dell’art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.
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