Non trova pace il bonus per ricerca e sviluppo, che è stato modificato anche dal decreto dignità. Questa modifica normativa ha portato alla presenza di tre medie di raffronto diverse per il calcolo del bonus ricerca e sviluppo in merito al triennio 2012-2014. Ci sono infatti:
L'articolo 8 del decreto dignità (Dl 87/2018 convertito con modifcicazioni dalla Legge 96/2018) ha previsto che, ai fini della disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei seguenti beni immateriali (di cui al comma 6, lett. d) art. 3 D.l. 145/2013):
Si considerano imprese appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del C.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (art. 5 comma 5 TUIR
In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la nuova disposizione ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (quindi dal 2018), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per tutte le agevolazioni dei Fondi Europei e PNRR scopri la collana di 5 eBook curata da Ginanneschi dott. Marco
Ti potrebbero interessare: