News Pubblicata il 21/08/2018

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Magazzini autoportanti: chiarimenti su iper e super ammortamento

Super e iper ammortamento e investimenti in magazzini autoportanti: chiarimenti delle Entrate



Ancora chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate su super e iper ammortamento. Stando a quanto chiarito, gli investimenti in magazzini autoportanti possono beneficiare del super ammortamento e dell'iper ammortamento solo per le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale (cioè le componenti impiantistiche) e non anche per le costruzioni incluse nella stima catastale. 

In particolare con la Risoluzione 62/E del 9 agosto 2018 sono state fornite delucidazioni in merito alla corretta distinzione nei magazzini autoportanti:

I chiarimenti si sono resi necessari in quanto tra gli investimenti agevolabili con super e iper ammortamento, la norma non prevede quelli aventi ad oggetto “fabbricati e costruzioni”. Si premette che i magazzini autoportanti per le loro caratteristiche intrinseche, risultano censibili in catasto nelle categorie del Gruppo D (immobili a destinazione speciale).

Come si legge nel documento di prassi, i magazzini autoportanti si configurano come strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione. La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio. 

Pertanto:

Ciò posto, in virtù di quanto rappresentato dal punto di vista catastale e in linea con quanto già affermato nella circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 9) in tema di super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici, si ritiene che - al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge - siano agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale secondo i criteri sopra esposti.

La risoluzione è allegata a questo articolo. 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate n.62 del 9.8.2018

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