News Pubblicata il 05/06/2018

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Privacy e geolocalizzazione dei lavoratori: provvedimento del Garante

Correzioni a salvaguardia la privacy all'applicativo per il controllo della posizione delle guardie giurate in servizio di vigilanza o trasporto valori



 Nell'ultima newsletter del Garante per la privacy  (29.5.2018) si segnala un nuovo provvedimento in materia di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione GPS  che consentono il controllo a distanza deI lavoratori. Nel caso specifico si trattava del personale  di una società di vigilanza privata e trasporto valori, alla quale in Garante accorda la possibilità di utilizzo  di  una specifica applicazione  negli smartphone e tablet  ma prescrive precise modalità di salvaguardia della privacy  dei lavoratori e richiede, comunque , l'accordo sindacale o l'autorizzazione ministeriale .

Nelle intenzioni dell'azienda l'applicazione sui dispositivi mobili  dei dipendenti  era mirata a migliorare la sicurezza delle pattuglie di vigilanza o di trasporto valori  in quanto consente l'invio di messaggi di allarme  in caso di pericolo, oltre che  l'ottimizzazione delle assegnazioni degli interventi   . I dati raccolti,  le coordinate  e  la velocità del veicolo verrebbero conservati  per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze, e il trattamento dati cessa al termine dell'attività lavorativa con la riconsegna dei dispositivi . Il sistema non consente l'indentificazione diretta dei dipendenti e l'accesso in tempo reale ai dati di localizzazione effettuato dal personale  della centrale operativa è previsto solo in caso di necessità ed emergenza.

L'Autorità ha ritenuto tale trattamento dei dati lecito, necessario e proporzionato, anche in considerazione della specifica disciplina per il controllo  per il trasporto di contanti.  Ha richiesto però ,  a maggiore tutela dei lavoratori:

In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori  la società si è impegnata a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali  per sottoscrivere uno specifico accordo o, in mancanza di questo, ad acquisire l'autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro.

Fonte: Garante Privacy



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