Pronti i modelli che consentono, ai soggetti che intendono immettere in consumo da un deposito fiscale o estrarre da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio per uso autotrazione di procedere all’operazione senza effettuare il versamento dell’IVA, prestando garanzia a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta.
La garanzia, accettata dall’Agenzia delle entrate e con comunicazione dell’accettazione al gestore del deposito, deve essere prestata per la durata di 12 mesi dalla data di estrazione.
I modelli (approvati con Provvedimento del 01.03.2018 n. 47927) per costituire la garanzia sono:
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018, al fine di combattere le frodi nel campo della distribuzione di carburanti, ha stabilito diverse norme per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato.
In particolare ha previsto che per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l’immissione in consumo o l’estrazione è subordinata al versamento dell’Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione (con l’obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento).
Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2018, ha individuato le ipotesi in cui, se in possesso di determinati requisiti di affidabilità o in presenza di un’idonea garanzia, i soggetti che immettono in consumo da un deposito fiscale o estraggono da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio possono procedere senza dover pagare l’Iva (art. 1 commi 940 e 941, legge 205/2017)
Successivamente il decreto 13 febbraio 2018 ha stabilito che la garanzia debba essere prestata sotto forma di:
Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’apposito Albo.
Pei i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all’Amministrazione finanziaria.
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