News Pubblicata il 17/10/2017

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Carried interest ai dipendenti: i chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia

Incentivo per i dipendenti previsto dalla manovra correttiva 2017: l'Agenzia pubblica una circolare con i chiarimenti



La manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) ha disciplinato il trattamento fiscale dei “proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati…” stabilendo che, al ricorrere di determinati requisiti, tali proventi “si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”. In particolare, l'articolo 60 del DL 50/2017 dispone che al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio. 

Nella circolare n. 25 di ieri, 16 ottobre 2017, vengono forniti i primi chiarimenti relativi all’ambito applicativo della norma in esame ed ai presupposti di ordine quantitativo e temporale, inerenti la consistenza dell’investimento, il periodo minimo di detenzione di tali strumenti ed il differimento nella distribuzione dell’utile, richiesti per l’operatività della presunzione legale che qualifica i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati come redditi di capitale o diversi. 

Sotto il profilo soggettivo gli investitori considerati dalla norma sono coloro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con società, enti o società di gestione dei fondi.
Attenzione: il riferimento testuale a “dipendenti” e “amministratori” lascia intendere che sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i professionisti (es. avvocati, dottori commercialisti ecc.) coinvolti nel ruolo di consulenti. 

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Circolare 25 16.10.2017

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